Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 3880 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - Fringe Benefits - Corrispettivo per servizi resi da procuratore/agente sportivo sia nell'interesse del club sportivo, sia nell'interesse del calciatore professionista - Natura di reddito da assimilare a quelli di lavoro dipendente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento a IRPEF, come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 T.U.I.R., di una quota del compenso pagato da un club sportivo per servizi di procuratore/agente relativi a un calciatore professionista dipendente dello stesso club. Il servizio era stato pattuito nell’interesse della società; il contratto menzionava anche attività di segnalazione e assistenza per il tesseramento, ma senza precisarne contenuto e durata. Inoltre, il contratto di lavoro del calciatore con il club era stato sottoscritto senza l’assistenza di un procuratore o mediatore.

La decisione

È escluso che la quota del compenso pagata dal club debba essere tassata in capo al calciatore come reddito di lavoro dipendente. La prestazione era stata convenuta nell’interesse della società e la generica menzione dell’attività di segnalazione e assistenza per il tesseramento è stata considerata una clausola di stile, non suffragata dalla descrizione di attività concrete o dalla durata dell’incarico; rileva inoltre che il contratto del calciatore fu concluso senza assistenza di un agente o mediatore. Il testo fornito non identifica le parti processuali, il provvedimento impugnato, l’esito nei precedenti gradi o le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 51 T.U.I.R.

    Deve escludersi che la quota di corrispettivo reso da un club sportivo per l'attività di procuratore - agente sportivo di un calciatore professionista dipendente del club medesimo sia da assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente in applicazione dell'art. 51 T.U.I.R., tenuto conto che i servizi resi sono svolti, così come pattuito, "nell'interesse della società".

    Il pagamento del club non costituisce, per ciò solo, un beneficio imponibile come reddito di lavoro dipendente del calciatore: occorre considerare l’effettivo interesse per cui la prestazione è stata pattuita e resa. Se l’incarico è nell’interesse della società e non risulta dimostrata una prestazione concretamente resa al calciatore, il relativo corrispettivo non va imputato a quest’ultimo come reddito di lavoro dipendente.

Massime di principio

  • Per stabilire se un compenso pagato dal datore di lavoro costituisca un fringe benefit imponibile per il dipendente, è rilevante verificare chi sia il destinatario effettivo della prestazione e nell’interesse di chi sia stato conferito l’incarico.
  • Una clausola contrattuale generica che menzioni assistenza o attività di intermediazione non basta, da sola, a dimostrare che il dipendente abbia ricevuto un servizio imponibile: assumono rilievo la specificazione delle attività, la durata dell’incarico e le circostanze concrete.
  • L’assenza di assistenza del procuratore nella stipulazione del contratto di lavoro può corroborare la conclusione che il compenso pagato dal club riguardasse un servizio reso alla società e non un beneficio personale del calciatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.