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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5833/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva respinto il reclamo-istanza in tema di rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., deducendo violazione degli artt. 3 e 46 CEDU, della legge n. 354/1975, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 230/2000 nonché di norme costituzionali e di diritto civile e penale. La doglianza centrale riguarda condizioni detentive degradanti per sovraffollamento: superficie individuale ritenuta in alcuni passi "inferiore al limite dei 3 mq" e in altri "superiore a 3 mq", mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, insufficienza di acqua calda, servizi igienici inadeguati, mancanza di cambio della biancheria, carenza di luce e aerazione, limitazioni degli spazi ricreativi e altri fattori aggravanti. Si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento e il riconoscimento della responsabilità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, nonché formulati in parte come "motivi nuovi" non dedotti davanti al primo giudice. In particolare, la Corte ha confermato che l'ordinanza impugnata aveva correttamente valutato la disponibilità di superficie calpestabile sempre "superiore ai 3 metri quadrati" e ha considerato rilevanti i "criteri compensativi" (ampio tempo trascorso in reparto o in cortile, fruizione delle offerte trattamentali, possibilità di movimento nella sezione). Le contestazioni laterali riproposte in cassazione (mancato cambio biancheria, assenza di riscaldamento, ecc.) sono state ritenute inammissibili perché non dedotte previamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (rimedi risarcitori)

    Norma richiamata come base per il reclamo risarcitorio: la Corte evidenzia che i motivi nuovi non possono essere introdotti in cassazione se non dedotti innanzi al primo giudice, rendendo inammissibile la parte della domanda non previamente proposta.

  • legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)

    Richiamata dal ricorrente per i principi generali sulle condizioni di detenzione; la Corte valuta però le contestazioni come generiche e non particolarmente circostanziate rispetto alla motivazione dei giudici di merito.

  • d.P.R. n. 230/2000 (Regolamento di esecuzione)

    Il ricorrente invoca articoli del Regolamento (es. artt. 5, 6, 7, 9) in relazione agli standard materiali e trattamentali; la Corte prende in considerazione i cosiddetti "criteri compensativi" previsti dall'interpretazione giurisprudenziale del regolamento e ritiene che, nel caso concreto, tali criteri abbiano compensato eventuali criticità spaziali.

  • Costituzione (artt. 2, 13, 27, 32)

    I principi costituzionali relativi alla dignità, libertà personale e tutela della salute sono richiamati dal ricorrente ma la Corte non riscontra, alla luce della motivazione di merito, una violazione specifica provata nei termini richiesti.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3 e art. 46)

    L'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) è invocato per qualificare le condizioni detentive; la Corte ritiene però le censure generiche e non adeguatamente collegate agli accertamenti di merito. L'art. 46 è richiamato ma non risultano conseguenze operative a seguito del ricorso.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 10)

    Richiamato in via assimilata ai parametri internazionali di trattamento dei detenuti; non è stata però riconosciuta una violazione concreta alla luce delle risultanze di merito e dell'inammissibilità delle nuove deduzioni.

  • cod. civ. art. 2059 (indennizzo per lesione di diritti non patrimoniali)

    Invocato in relazione alla richiesta risarcitoria; la Corte non è entrata nel merito della pretesa risarcitoria per aver dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali e di genericità.

  • cod. pen. art. 185

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle conseguenze penali correlate ai fatti; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale della norma essendo prevalente la questione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati: censure generiche sono inammissibili
  • Non è possibile introdurre in cassazione "motivi nuovi" che non siano stati dedotti davanti al primo giudice: chi non li ha proposti in sede di reclamo/ricorso li perde
  • La valutazione della sufficienza dello spazio personale deve considerare anche i "criteri compensativi" (tempo fuori cella, accesso ad attività trattamentali, possibilità di movimento nella sezione) e non solo i metri quadri calpestabili
  • Le doglianze su condizioni materiali multiple (riscaldamento, acqua calda, igiene, ecc.) devono essere dedotte e provate nelle fasi precedenti; se non sono state prospettate, non possono essere prese in considerazione in cassazione
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende

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