Sentenza del 11/02/2016 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Pescara
IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA STOCK OPTIONS- DINIEGO RIMBORSO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso di euro 3.914.240, pari alla ritenuta del 10% applicata sulle azioni assegnate al Dott. S.M. nell'ambito di un piano di stock grant. Sostenevano che l'art. 33 del D.L. 78/2010 fosse applicabile esclusivamente ai dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario e non a quelli di una holding industriale attiva nella produzione automobilistica. Contestavano inoltre l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, richiamando la genesi e la ratio della norma, e prospettavano dubbi di legittimità costituzionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto competente la Commissione adita e ha escluso la sospensione del giudizio. Nel merito ha ritenuto dovuta l'imposta aggiuntiva del 10%, affermando che, pur essendo F. una holding industriale, il gruppo svolgeva una rilevante attività finanziaria attraverso il controllo delle società partecipate e numerose operazioni di fusione e acquisizione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il rimborso negato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Imposizione aggiuntiva del 10% sulle stock option
La Commissione ha interpretato la disposizione nel senso che l'imposizione può applicarsi anche quando il datore di lavoro appartenga a una holding industriale, se il gruppo esercita in concreto una rilevante attività finanziaria mediante il controllo societario, la gestione delle partecipazioni e operazioni di fusione e acquisizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La controversia relativa al rimborso dell'imposta richiesto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pescara rientra nella competenza della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente individuata secondo tale decreto.
La sospensione necessaria del processo è stata esclusa perché, secondo la Commissione, non ricorrevano i presupposti previsti dalla disciplina del processo tributario richiamata nella decisione.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità dell'imposizione sulle stock option non rileva soltanto l'oggetto industriale o commerciale formalmente dichiarato dalla società, ma anche l'attività concretamente svolta dal gruppo e dalla holding.
- Una holding industriale può essere considerata finanziaria, ai fini della norma, quando esercita in modo rilevante il controllo e la gestione di partecipazioni, realizza operazioni di acquisizione o fusione e assume un ruolo centrale nella gestione finanziaria del gruppo.
- La mera concessione di finanziamenti accessori all'attività industriale o commerciale può non essere sufficiente da sola; assumono maggiore peso la sistematicità e la rilevanza delle operazioni finanziarie e societarie svolte.
- In presenza di una ritenuta effettuata dal sostituto d'imposta, il rimborso può essere negato se il giudice ritiene che l'imposta fosse effettivamente dovuta, anche quando il versamento sia stato eseguito in via prudenziale.
- La competenza territoriale per una domanda di rimborso tributario va individuata in relazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposta la domanda, secondo le regole del processo tributario.
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