Sentenza del 11/02/2016 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE - Consumo energia elettrica - Notevolmente basso - Presunzione assenza di dimora abituale - Legittima - Revoca agevolazioni - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi ICI relativi agli anni 2006-2011, contestando la revoca dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. L'ente ha sostenuto che la contribuente, pur avendo la residenza anagrafica nell'immobile, non vi dimorasse abitualmente, come desumibile dai consumi di energia elettrica estremamente bassi: pari a zero nel 2010 e, nelle altre annualità, circa 0,34 kWh al giorno, contro una media unipersonale di 2 kWh. La contribuente ha eccepito, tra l'altro, la tardività dell'accertamento relativo al 2006, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'insufficienza della prova sui consumi comparativi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato decaduto il Comune dal potere di accertamento per l'anno 2006, poiché l'avviso era stato notificato oltre il termine quinquennale previsto dalla legge. Per gli anni dal 2007 al 2011 ha invece ritenuto legittima la presunzione di assenza di dimora abituale fondata sui consumi elettrici quasi inesistenti, considerati un indice grave, preciso e concordante della mancata conduzione di una normale vita domestica nell'immobile. Sono stati quindi confermati gli avvisi ICI, comprese imposte, sanzioni e interessi, con condanna della contribuente al pagamento di 1.500 euro di spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992
Il beneficio fiscale per le abitazioni principali ai fini ICI spetta a condizione che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare.
La sola residenza anagrafica non è sufficiente per ottenere l'agevolazione ICI per l'abitazione principale; occorre anche la dimora abituale, accertabile attraverso elementi fattuali e presuntivi.
Art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli avvisi di accertamento ICI devono essere notificati entro il termine quinquennale previsto, a pena di decadenza del Comune. Nel caso concreto, l'avviso relativo al 2006 è stato ritenuto tardivo.
Art. 115 del Codice di procedura civile
Principio di non contestazione.
I fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione. La Corte ha valorizzato il fatto che la misurazione dei consumi elettrici fosse incontestata.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Rende applicabili al processo tributario, nei limiti di compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile, incluso il principio di non contestazione.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sull'abitazione principale, la residenza anagrafica non dimostra automaticamente la dimora abituale: l'Amministrazione può verificare la concreta utilizzazione dell'immobile.
- I consumi di energia elettrica estremamente bassi o pari a zero possono costituire una presunzione grave, precisa e concordante di assenza di dimora abituale, soprattutto se significativamente inferiori ai consumi medi di una persona o di una famiglia.
- La presunzione basata sui consumi non è necessariamente assoluta: il contribuente può cercare di dimostrare circostanze specifiche che spieghino i consumi anomali, ma mere affermazioni generiche, come trascorrere molto tempo fuori casa, possono non essere sufficienti.
- In materia ICI, la prova della mancata dimora abituale può essere fondata su elementi indiziari e non richiede necessariamente una pluralità di prove dirette, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Occorre verificare sempre i termini di notifica degli avvisi: anche quando l'accertamento è sostanzialmente fondato, il tributo può essere annullato per singole annualità se l'atto è notificato oltre il termine di decadenza.
- Per il periodo considerato dalla sentenza, non era previsto un obbligo generale di contraddittorio preventivo per gli accertamenti ICI; pertanto, la sua mancanza non comportava automaticamente l'illegittimità dell'atto.
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