Sentenza del 11/02/2016 n. 21 - Corte Costituzionale
IVA - agevolazioni e esenzioni - agevolazione per I Marina Resort - configurazione della struttura da parte dello Stato in assenza di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Regioni, Province autonome e Stato - legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Campania ha impugnato l'art. 32, comma 1, del D.L. n. 133/2014, che qualificava i Marina Resort come strutture ricettive all'aria aperta e demandava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei relativi requisiti. Secondo la ricorrente, la norma incideva principalmente sulla materia del turismo, rientrante nella competenza legislativa residuale regionale, e su ulteriori ambiti concorrenti o statali, tra cui porti, sicurezza, ambiente e sistema tributario, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni. La mancata previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni avrebbe violato il riparto costituzionale delle competenze e il principio di leale collaborazione.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 133/2014, sia nel testo originario sia nel testo successivamente modificato, nella parte in cui non prevedeva che la configurazione dei Marina Resort come strutture ricettive all'aria aperta avvenisse sulla base dei requisiti ministeriali, previa intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome. La Corte ha ritenuto che la disciplina coinvolgesse in modo inestricabile competenze statali e regionali, senza che fosse possibile individuare una materia prevalente. Pertanto, l'intervento statale era ammissibile solo nel rispetto della leale collaborazione, da attuarsi mediante previa intesa. La pronuncia non ha eliminato l'agevolazione IVA in sé, ma ha imposto una procedura concertata per la definizione dei requisiti necessari all'applicazione della qualificazione agevolata.
Norme richiamate
Articoli 5 e 120 della Costituzione
principio di leale collaborazione
Quando una disciplina statale incide contemporaneamente su interessi e competenze statali e regionali, lo Stato deve coinvolgere le Regioni mediante adeguati strumenti di concertazione. In questo caso, la forma necessaria era la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Articolo 117, quarto comma, della Costituzione
competenza legislativa residuale delle Regioni
La materia del turismo e dell'industria alberghiera rientra, in via ordinaria, nella competenza legislativa residuale regionale. Lo Stato non può disciplinarla unilateralmente quando la regolazione incide direttamente sull'organizzazione delle strutture ricettive.
Articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione
La chiamata in sussidiarietà di funzioni a livello statale è possibile solo se giustificata e accompagnata da adeguate forme di partecipazione delle Regioni, soprattutto quando sono coinvolte competenze regionali proprie.
Articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
sistema tributario dello Stato
L'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento costituisce un profilo riconducibile al sistema tributario statale, ma tale profilo non rende automaticamente esclusiva la competenza statale sull'intera disciplina, che resta intrecciata con il turismo e con altre materie regionali e concorrenti.
Art. 32, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
La norma equiparava i Marina Resort alle strutture ricettive all'aria aperta, consentendo l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento, ma attribuiva unilateralmente al Ministero la definizione dei requisiti, senza prevedere l'intesa con le Regioni.
Art. 1, comma 365, della L. 28 dicembre 2015, n. 208
La modifica ha reso permanente, dal 1° gennaio 2016, l'equiparazione dei Marina Resort alle strutture ricettive all'aperto. Non avendo rimosso il vizio denunciato, la Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche al testo modificato.
D.M. 3 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il decreto ha individuato requisiti minimi relativi, tra l'altro, a impianti, sicurezza, servizi, igiene, ambiente e gestione dei rifiuti. La sua adozione ha confermato l'applicazione medio tempore della norma impugnata, ma non ha sanato l'assenza dell'intesa con le Regioni.
Massime di principio
- Quando una normativa statale incide contemporaneamente su materie statali e regionali e non è possibile individuare una competenza prevalente, l'intervento statale può essere ammesso solo nel rispetto del principio di leale collaborazione.
- La previsione di un'agevolazione fiscale statale non attribuisce automaticamente allo Stato il potere di disciplinare unilateralmente tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi collegati all'agevolazione.
- Se la disciplina statale definisce requisiti tecnici per qualificare un'attività come struttura turistica, produttiva o ricettiva, e tali requisiti incidono su competenze regionali, è normalmente necessaria una previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
- La consultazione meramente interna di altri ministeri non sostituisce il coinvolgimento istituzionale delle Regioni quando sono in gioco competenze regionali costituzionalmente garantite.
- Una modifica legislativa che prolunghi o renda permanente una disciplina già impugnata non elimina il giudizio se lascia invariato il vizio costituzionale contestato; la Corte può estendere la pronuncia al nuovo testo.
- La sentenza non esclude necessariamente il beneficio sostanziale, come l'IVA agevolata, ma può dichiarare illegittima la procedura con cui lo Stato ha definito i presupposti per applicarlo.
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