Sentenza del 11/02/2016 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ESTEROVESTIZIONE - RESIDENZA FISCALE - Organi amministrativi - Dipendenti - Beni mobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la società, formalmente residente all'estero, avesse in realtà la propria sede effettiva in Italia. A sostegno della contestazione rilevava, in particolare, il coinvolgimento di un dipendente residente in Italia, anche con funzioni direttive, che aveva ricevuto alcune email sul proprio computer. La controversia riguardava quindi la corretta individuazione della residenza fiscale e l'eventuale esterovestizione della società.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata sulla base del solo limitato numero di email ricevute dal dipendente in Italia. Sono stati considerati prevalenti gli elementi oggettivi e complessivi che confermavano la residenza estera: la maggioranza degli organi amministrativi residenti all'estero, lo svolgimento delle assemblee all'estero, l'utilizzo di conti bancari esteri, la presenza di dipendenti e la disponibilità di beni mobili presso la sede legale estera. Ne consegue che la residenza fiscale estera non è stata confutata e la società è risultata vittoriosa.
Massime di principio
- La residenza fiscale di una società deve essere valutata sulla base di un insieme di elementi sostanziali e organizzativi, non di un singolo indizio isolato.
- L'invio o la ricezione di un numero limitato di email da parte di un dipendente operante in Italia, anche se con ruolo direttivo, non dimostra da solo che la direzione effettiva della società sia situata in Italia.
- Sono particolarmente rilevanti la composizione e il luogo di riunione degli organi amministrativi, il luogo in cui opera il personale, la disponibilità di beni e l'utilizzo di conti bancari.
- Per contestare l'esterovestizione occorre dimostrare che il centro effettivo di gestione e direzione della società si trova in Italia, sulla base di elementi concreti, coordinati e prevalenti.
- La presenza di una sede legale estera può essere considerata effettiva quando è accompagnata da attività organizzativa reale, dipendenti e beni mobili localizzati all'estero.
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