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Sentenza

Sentenza del 11/02/2016 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento studi di settore - Prova presuntiva - Contraddittorio - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato un accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che il semplice scostamento tra il reddito dichiarato e gli standard statistici non fosse sufficiente a dimostrare maggiori ricavi o compensi. È stata inoltre censurata la necessità di un effettivo contraddittorio e di una motivazione dell'atto capace di spiegare come i risultati dello studio si applicassero alla specifica realtà economica del contribuente e al periodo esaminato.

La decisione

La pretesa basata esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore non è sufficiente. Gli studi generano presunzioni semplici, che devono essere rafforzate dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Se il contribuente solleva eccezioni, spetta all'Ufficio dimostrare concretamente la riferibilità dello studio alla situazione individuale e temporale esaminata. In sede contenziosa l'accertamento deve quindi essere verificato alla luce della realtà effettiva, salvo il caso in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio. L'esito è favorevole al contribuente, nei limiti e secondo i principi indicati nel testo.

Norme richiamate

  • Studi di settore

    Gli studi di settore danno vita a presunzioni semplici

    Gli studi di settore non costituiscono da soli prova definitiva del maggior reddito: lo scostamento dagli standard deve essere integrato da ulteriori elementi e dal confronto con il contribuente.

  • Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti basati sugli studi di settore

    Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente con la parte

    L'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire spiegazioni e giustificazioni prima della definitiva determinazione della pretesa.

  • Cass. Civ., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635

    La pronuncia afferma che l'accertamento basato sugli studi di settore richiede il contraddittorio e una valutazione concreta delle osservazioni del contribuente; in assenza di partecipazione del contribuente al contraddittorio, l'Ufficio può fondare la propria decisione sugli elementi disponibili, purché adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Un risultato statistico o uno scostamento dagli standard non dimostra automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi o redditi.
  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio con il contribuente è essenziale e deve precedere la definizione della pretesa.
  • Quando il contribuente presenta contestazioni specifiche, l'Amministrazione deve spiegare e provare perché gli standard siano applicabili proprio a quella persona, attività e annualità.
  • La motivazione dell'accertamento deve confrontarsi con le osservazioni del contribuente e calare il dato presuntivo nella realtà economica concreta.
  • La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio può ridurre le possibilità di contestare l'accertamento sulla base di elementi personali che non siano stati forniti all'Ufficio.

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