Cassazione Penale, Ordinanza n. 08514/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata con riferimento al periodo di detenzione 19.2.2000 - 19.9.2004. Deduceva violazione dell'art. 54 ord. pen. e motivazione apparente, sostenendo in sostanza che la valutazione negativa sul suo percorso trattamentale fosse ingiustificata. La Corte rileva però che le censure sono manifestamente infondate e consistono in mere doglianze in fatto, oltre a riproporre questioni già esaminate dal giudice di sorveglianza. L'ordinanza impugnata aveva valorizzato i gravi reati commessi nel 2007 e la successiva condanna per associazione di tipo mafioso, ritenendo che anche durante il periodo detentivo considerato non fosse cessato l'apporto all'associazione, sicché il detenuto non aveva realmente partecipato all'opera di rieducazione, nonostante il comportamento carcerario formalmente corretto.
Norme richiamate
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
La liberazione anticipata presuppone una valutazione sostanziale della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; non basta un comportamento carcerario formalmente corretto se altri elementi dimostrano la mancata adesione al trattamento.
La protrazione dell'apporto all'associazione mafiosa durante il periodo detentivo è stata valorizzata per escludere il requisito della partecipazione all'opera rieducativa.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia di liberazione anticipata non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale fattuale già valutato dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione che esclude la liberazione anticipata può fondarsi anche su elementi esterni al mero contegno intramurario, quando questi dimostrino che il detenuto non ha realmente partecipato al percorso rieducativo.
- La persistenza di collegamenti o apporti a un'associazione mafiosa durante il periodo di detenzione può legittimare il diniego della liberazione anticipata, nonostante una condotta carceraria formalmente regolare.
- La riproposizione in cassazione di doglianze già vagliate e prive di specifica critica alla ratio decidendi può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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