Cassazione Penale, Sentenza n. 12037/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Lamezia Terme per il reato ex art. 650 c.p. per non avere ottemperato all'ordine del Prefetto di consegnare la patente di guida, a seguito di provvedimento di sospensione e ritiro conseguente al suo rifiuto di sottoporsi all'accertamento per uso di stupefacenti. In cassazione ha proposto due motivi: (1) correzione di presunti errori materiali nei numeri di ruolo (RGNR e RG Tribunale) indicati nella sentenza; (2) violazione delle norme sul giudizio e sui diritti della difesa, sostenendo che la deposizione del teste De Luca è contraddetta da due sentenze del Giudice di Pace che avevano annullato i provvedimenti prefettizi per mancata notifica, e prodotto successiva documentazione (anche sentenza di assoluzione nel procedimento per art.187 C.d.S.) per dedurre l'illegittimità del provvedimento amministrativo e la sussidiarietà/excusabilità della fattispecie di cui all'art.650 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la correzione di errori materiali attiene al giudice che ha emesso il provvedimento (o al giudice ad quem se ricorre il caso), non alla Corte di legittimità, e quindi la richiesta non era assistita da ragionevolezza in questa sede. Sul secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la fondatezza della prova del rifiuto del ricorrente di consegnare il titolo e di ricevere la notifica, basandosi su elementi fattuali diversi dalle statuizioni del Giudice di Pace, per cui non sussisteva contrasto logico o incoerenza. Quanto alla documentazione posteriore (assoluzione per il reato previsto dall'art.187 C.d.S.), la Corte ha affermato che il provvedimento prefettizio di sospensione/ritiro è un atto amministrativo cautelare e autonomo rispetto al procedimento penale; l'assoluzione penale non comporta automaticamente l'illegittimità sopravvenuta del decreto prefettizio. Ha confermato inoltre che, in caso di rifiuto dell'accertamento, non vige l'obbligo di dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e che la fattispecie di cui all'art.650 c.p. è distinta e non automaticamente esclusa dalla vicinanza della fattispecie di cui all'art.187 C.d.S. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Fattispecie contestata: inosservanza di un ordine legalmente dato da Autorità (qui l'ordine del Prefetto di consegnare la patente); la Corte ha confermato che il rifiuto di ottemperare integra il reato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione del ricorso: i motivi sono stati portati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per il motivo di cassazione relativo alla violazione delle norme sul giudizio (esame delle prove/testimonianze).
Rilevante come reato connesso (guida in stato di alterazione) e come fonte del provvedimento amministrativo di sospensione/ritiro; la Corte ha precisato che il provvedimento amministrativo cautelare previsto dall'art.187 è autonomo rispetto al processo penale e la sua legittimità non è automaticamente viziata dall'esito penale.
art. 187 comma 8 d.lgs. n. 285/1992
Prevede la sospensione cautelare della patente in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti; la Corte ha richiamato la natura cautelare e autonoma di tale misura amministrativa.
Competenza a correggere errori materiali: il giudice che ha emesso il provvedimento è competente a provvedervi, non la Corte di Cassazione se non quando l'errore rientri nella cognizione di questa Corte.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sull'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per accertamenti irripetibili; la Corte ha interpretato che tale obbligo non sussiste quando l'interessato rifiuta l'accertamento, perché viene meno la ratio della tutela difensiva nell'atto irripetibile.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Citata in relazione ai mezzi di prova e al controllo della loro utilizzazione in sede di cassazione; la Corte ha ritenuto la questione di merito non devoluta alla legittimità quando riguarda valutazioni probatorie contrapposte.
Richiamato tra le norme processuali indicate dal ricorrente; la Corte non ha rilevato violazioni specifiche derivanti dall'applicazione di questa norma nel caso concreto.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza invocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che fosse stato violato nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa; la Corte ha valutato che il diritto non è compromesso quando l'imputato rifiuta di sottoporsi all'accertamento che renderebbe utile la presenza del difensore.
art. 111 Cost.
Diritto al giusto processo; richiamato ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da compromettere la regolarità del processo di merito.
Massime di principio
- La sospensione e il ritiro cautelare della patente operati dal Prefetto sono provvedimenti amministrativi autonomi rispetto al processo penale e la loro legittimità non è automaticamente annullata dall'esito (assolutorio) del processo penale.
- Se l'interessato rifiuta di sottoporsi all'accertamento (es. per stupefacenti), viene meno la ratio dell'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'atto irripetibile; quindi il rifiuto può integrare di per sé elementi probatori del mancato adempimento.
- Le valutazioni di merito sulla attendibilità delle prove e dei testimoni sono in linea di principio non sindacabili in sede di cassazione salvo profili di vizio logico-giuridico; decisioni del giudice civile o di pace sull'atto amministrativo non necessariamente contrastano con le valutazioni penali fondate su elementi fattuali diversi.
- La correzione di errori materiali nel provvedimento di merito spetta al giudice che ha emesso l'atto (o al giudice ad quem in sede di impugnazione); la Corte di Cassazione non è il primo luogo per ottenere tale correzione quando l'errore non attiene a questioni di legittimità devolute alla sua cognizione.
- Le fattispecie di reato previste dall'art.187 C.d.S. e dall'art.650 c.p. tutelano interessi diversi (sicurezza della circolazione vs. rispetto di un ordine pubblico/autorità) e possono coesistere; la presenza di un procedimento per una fattispecie non esclude automaticamente l'applicabilità dell'altra.
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