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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28703/2020 del 16/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datrice di lavoro)

La controversia

La lavoratrice domestica, assunta a tempo pieno in regime di convivenza presso la famiglia della datrice per assisterne la madre non autosufficiente, aveva chiesto differenze retributive, anche per lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, e il t.f.r. residuo, compreso quello relativo a un periodo di prova anteriore alla regolarizzazione contrattuale. Il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 343/2018 depositata il 29 novembre 2018, aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato lo svolgimento di lavoro straordinario nei giorni non lavorativi. In base alle testimonianze, la permanenza della lavoratrice nell’abitazione e la sua partecipazione alle attività svolte nei giorni festivi erano state considerate volontarie; inoltre, il figlio dell’assistita, pur non convivente, era presente in quei giorni e si occupava della madre. La Corte d’appello aveva anche rilevato che, dopo la morte dell’assistita, la lavoratrice era rimasta nell’abitazione in forza di un comodato gratuito. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sulla presenza festiva e sulla sua volontarietà. Con il secondo ha dedotto extrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe qualificato come volontarie e gratuite le prestazioni festive senza che la datrice avesse allegato tale circostanza. Con il terzo ha invocato la presunzione di onerosità del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e contestato che fosse stata provata una finalità solidaristica delle prestazioni. Con il quarto ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la volontarietà e gratuità fossero state presunte senza adeguate allegazioni e senza presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il quinto ha contestato la rilevanza attribuita al mancato disconoscimento della propria firma su buste paga e fogli presenza, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. Con il sesto ha censurato come contraddittoria e illogica l’affermazione che la datrice avesse contestato il conteggio della lavoratrice nei limiti delle allegazioni avversarie. Con il settimo ha lamentato il mancato riconoscimento del t.f.r. per il periodo di prova non regolarizzato, sostenendo che la domanda fosse stata erroneamente interpretata come riferita soltanto al maggiore t.f.r. derivante dalle ore effettivamente lavorate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inidonei a confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata: il rigetto della domanda si fondava sull’accertamento di merito che la permanenza e la partecipazione della lavoratrice alle attività nei giorni non lavorativi fossero volontarie e non dimostrassero lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Perciò le censure sulla presunzione di onerosità, sull’onere della prova e sull’extrapetizione risultavano avulse dal percorso decisorio; la motivazione di merito è stata giudicata coerente sul piano logico-argomentativo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva prodotto le buste paga e i fogli presenza necessari a verificare la censura. Il sesto è stato dichiarato assorbito e inammissibile in quanto relativo al quantum di una pretesa già ritenuta infondata. Il settimo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato con sufficiente specificità il ricorso introduttivo, impedendo alla Corte di verificare l’asserita erronea interpretazione della domanda. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione contraddittoria;

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente; la Corte li ha esaminati secondo le censure formulate, dichiarandoli inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    pertanto, ogni considerazioni circa la presunzione di onerosità del lavoro e le asserite violazioni delle norme in tema di oneri probatori e del principio sancito nell’art. 112 c.p.c., appare avulsa dal ragionamento decisorio seguito dal giudice del merito, il quale per contro è del tutto coerente sotto il profilo logico – argomentativo;

    La censura di extrapetizione non conduce all’accoglimento quando non si confronta con la ratio effettiva della decisione di merito, basata sull’accertamento che non vi fosse prova di lavoro straordinario.

  • art. 2094 c.c.

    pertanto, ogni considerazioni circa la presunzione di onerosità del lavoro e le asserite violazioni delle norme in tema di oneri probatori e del principio sancito nell’art. 112 c.p.c., appare avulsa dal ragionamento decisorio seguito dal giudice del merito, il quale per contro è del tutto coerente sotto il profilo logico – argomentativo;

    La presunzione di onerosità della prestazione lavorativa non è decisiva se la ratio della sentenza consiste nell’accertamento che le attività dedotte nei giorni non lavorativi non integrassero prestazioni di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

    La Corte ha ritenuto inammissibile la specifica censura sull’onere probatorio relativa alle buste paga e ai fogli presenza perché quegli atti non erano stati prodotti nel giudizio di cassazione, così da consentire la verifica della doglianza.

  • art. 2729 c.c.

    pertanto, ogni considerazioni circa la presunzione di onerosità del lavoro e le asserite violazioni delle norme in tema di oneri probatori e del principio sancito nell’art. 112 c.p.c., appare avulsa dal ragionamento decisorio seguito dal giudice del merito, il quale per contro è del tutto coerente sotto il profilo logico – argomentativo;

    La Corte non ha deciso nel merito i presupposti delle presunzioni semplici invocate, poiché la censura non si confrontava con l’accertamento decisivo relativo all’assenza di prova di prestazioni lavorative straordinarie.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione è richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve censurare in modo pertinente la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata; le doglianze che presuppongono una diversa ragione del rigetto, senza confrontarsi con l’accertamento decisivo svolto dal giudice di merito, sono inammissibili.
  • La censura sulla violazione dell’onere della prova o sulla presunzione di onerosità del lavoro non è idonea a incidere sulla decisione quando questa si fonda sull’accertamento che le attività dedotte non costituissero prestazioni lavorative.
  • Per consentire l’esame di una censura che attribuisce rilievo probatorio a documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve includere nel ricorso gli elementi necessari alla verifica della doglianza e non può limitarsi a rinviare ad atti non prodotti o a fonti esterne al ricorso.
  • La censura relativa all’interpretazione della domanda è inammissibile se il ricorrente non trascrive e non localizza con sufficiente specificità l’atto introduttivo necessario a controllare l’errore denunciato.
  • Una doglianza sul quantum resta assorbita quando la pretesa cui si riferisce è stata respinta nella sua stessa fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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