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Cassazione Civile, Ordinanza n. 114/2021 del 08/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, originario del Paese indicato negli atti ma non specificato nel testo pubblicato, aveva riferito alla Commissione territoriale di essere fuggito perché lo zio minacciava la sua famiglia allo scopo di appropriarsi dei beni ereditati dopo la morte del nonno; aveva inoltre dichiarato di essere giunto in Italia da minorenne. Le domande, proposte in via gradata, riguardavano lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto le istanze e la Corte d’appello di Ancona aveva confermato il rigetto. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che il giudice territoriale avesse ritenuto non credibile il racconto senza adeguato approfondimento e senza assolvere il dovere di cooperazione istruttoria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, per mancata consultazione di fonti specifiche e aggiornate sulla situazione del Paese e sul rischio di danno grave. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, contestando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, limitatamente alla protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007: il giudice deve accertare d’ufficio, con riferimento alla situazione del Paese rilevante e aggiornata al momento della decisione, l’eventuale sussistenza del rischio e deve indicare specificamente le fonti consultate. La Corte d’appello non aveva citato alcuna fonte, sicché la decisione è stata cassata. Il terzo motivo sulla protezione umanitaria è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.

    Per valutare il presupposto della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), il giudice deve verificare l’effettiva presenza nel Paese di rimpatrio del rischio per l’incolumità fisica allegato e riconducibile alla fattispecie legale, con un accertamento aggiornato alla data della decisione.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020), mentre la Corte territoriale non ha citato alcuna fonte oggetto di consultazione.

    La cooperazione istruttoria richiede l’acquisizione di informazioni sul Paese d’origine pertinenti e aggiornate, o di altre fonti internazionali previste dalla norma; la decisione deve inoltre indicare specificamente le fonti utilizzate, altrimenti l’adempimento dell’obbligo non è verificabile.

Massime di principio

  • Nel valutare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice deve verificare d’ufficio se il rischio allegato per l’incolumità fisica sussista effettivamente nel Paese di rimpatrio, aggiornando l’accertamento al momento della decisione.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria in materia di protezione internazionale comporta l’acquisizione di informazioni sul Paese d’origine pertinenti e aggiornate, provenienti dalle fonti previste dalla legge o da enti preposti.
  • Per ritenere assolto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice deve indicare specificamente le fonti consultate; la loro mancata indicazione non consente di verificare l’effettivo svolgimento dell’accertamento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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