Cassazione Civile, Ordinanza n. 29981/2020 del 31/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
Il tribunale di Lecce, su ricorso del figlio, aveva aperto l’amministrazione di sostegno in favore della madre. La beneficiaria aveva proposto reclamo; la Corte d’appello di Lecce, con ordinanza depositata il 4 luglio 2019, aveva confermato la misura, sostituendo l’amministratore nominato dal tribunale con la figlia della beneficiaria. Aveva ritenuto la beneficiaria, pur in gran parte lucida, bisognosa di sostegno per alcune difficoltà pratiche connesse all’età, alle condizioni di salute e alla cecità assoluta, considerando inoltre le sue disponibilità economiche e la necessità di assicurare la corretta gestione del patrimonio. La beneficiaria ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, denunciando: falsa applicazione dell’art. 404 c.c. per mancata dimostrazione dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi; violazione della stessa norma e dei parametri costituzionali e convenzionali, essendo capace di intendere e di volere e contraria alla misura; omessa considerazione del suo interesse a non avvalersi dell’amministrazione di sostegno; mancata valutazione del conflitto familiare posto a fondamento della domanda e della decisione; travisamento delle prove sulla sua capacità e fragilità, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il figlio ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la nomina della sorella quale amministratrice in ragione del conflitto tra i germani, denunciando extrapetizione perché in reclamo era stata chiesta soltanto la revoca della misura e censurando la compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale, nei termini precisati in motivazione, e assorbito quello incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, cassato il provvedimento della Corte d’appello di Lecce e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, senza esaminarne i motivi. Ha stabilito che l’amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che renda la persona, anche solo parzialmente o temporaneamente, impossibilitata a provvedere ai propri interessi; non è sufficiente una finalità di protezione esclusivamente patrimoniale. Il giudice deve considerare l’autodeterminazione e l’eventuale opposizione della persona lucida, valutando se le esigenze di protezione siano già soddisfatte da una rete familiare adeguata. Nel caso concreto, la consulenza tecnica aveva descritto la beneficiaria come pienamente capace di intendere e di volere, assistita da una rete familiare funzionante e contraria alla misura; la Corte d’appello non aveva adeguatamente considerato tali elementi e aveva fondato la decisione su una generica utilità patrimoniale.
Norme richiamate
art. 404 c.c.
la procedura, pur se non esige che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità d’intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi; e quindi per converso esclude che il sostegno debba esser disposto nei confronti di chi si trovi, invece, nella piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica;
L’amministrazione di sostegno richiede una menomazione attuale che determini l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Non può essere disposta nei confronti di chi sia pienamente capace di determinarsi per il solo fatto di avere una menomazione fisica.
art. 408 c.c.
ora, salvo che non sia provocata da una patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole finanche del bisogno di assistenza, pure l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione; e come tale non può non esser considerata dal giudice nel contesto della decisione che a lui si richiede;
La volontà della persona interessata, compresa la contrarietà alla nomina dell’amministratore, è espressione di autodeterminazione e deve essere considerata dal giudice, salvo che una patologia psichica la renda inconsapevole persino del bisogno di assistenza.
artt. 115 e 116 c.p.c.
la corte d’appello ha omesso ogni considerazione di tale decisivi aspetti, così finendo per distorcere l’istituto rispetto alle sue intrinseche finalità;
La Corte non formula un autonomo principio interpretativo sugli artt. 115 e 116 c.p.c.; accoglie il ricorso principale per l’omessa considerazione di elementi decisivi, nell’ambito della falsa applicazione della disciplina dell’amministrazione di sostegno.
Massime di principio
- L’amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità, anche parziale o temporanea, che impedisca alla persona di provvedere ai propri interessi; la sola menomazione fisica, se compatibile con la piena capacità di autodeterminarsi, non basta.
- La misura non può essere utilizzata per perseguire esclusivamente finalità di gestione o protezione patrimoniale: deve rispondere alle effettive esigenze di protezione della persona e comportare la minore limitazione possibile della sua capacità di agire.
- L’opposizione all’amministrazione di sostegno espressa da una persona lucida costituisce manifestazione di autodeterminazione e deve essere valutata dal giudice, salvo che una patologia psichica renda l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza.
- Nel valutare la necessità della misura, il giudice deve verificare se le esigenze di protezione siano già adeguatamente soddisfatte da una rete familiare organizzata e funzionale. Se tale supporto esiste e la persona lucida si oppone giustificatamente alla misura, l’amministrazione di sostegno non è giustificata; può invece esserlo in mancanza di un supporto o di altra tutela adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 gen 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 46/2021 del 07/01/2021
- ordinanza_civile · 8 gen 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 114/2021 del 08/01/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 28703/2020 del 16/12/2020
- ordinanza_civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2020 del 04/12/2020
- ordinanza_civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 2654/2021 del 04/02/2021
- ordinanza_civile · 9 feb 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 3011/2021 del 09/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →