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Cassazione Civile, Ordinanza n. 46/2021 del 07/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto il Comune davanti al Tribunale di Benevento, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo il pagamento del compenso per l’assistenza prestata all’ente in una controversia civile. Il ricorso telematico era stato inviato l’8 maggio 2018; ottenuto il numero di ruolo generale, il 17 maggio 2018 il ricorrente aveva depositato, con quattro ulteriori buste telematiche, la documentazione indicata a sostegno della domanda. Il Comune era rimasto contumace. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 21 dicembre 2018, aveva rigettato la domanda ritenendo che i documenti dovessero essere depositati contestualmente al ricorso e che non fosse stato dimostrato un tentativo di invio già l’8 maggio 2018. Con un unico motivo, il professionista ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis c.p.c., 28 della legge n. 794 del 1942, 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 16-bis, comma 8, del d.l. n. 179 del 2012, sostenendo che la produzione documentale successiva all’iscrizione a ruolo non era preclusa.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha chiarito che l’art. 702-bis c.p.c. impone di indicare negli atti introduttivi i mezzi di prova e i documenti offerti, ma non stabilisce una decadenza né una preclusione per la mancata allegazione contestuale dei documenti. Nel caso concreto, il ricorrente aveva indicato specificamente i documenti nel ricorso e li aveva depositati dopo aver conosciuto il numero di ruolo generale, comunque prima dell’udienza; il Comune, contumace, non aveva contestato la produzione. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza e rinviato la causa al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui, nel procedimento sommario, la produzione documentale può essere eseguita dopo il deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza prevista dall’art. 702-ter c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Poichè l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.

    Nel procedimento sommario, l’obbligo di indicare i mezzi di prova e i documenti negli atti introduttivi non comporta una decadenza per la mancata allegazione immediata dei documenti. La produzione documentale è ammissibile dopo il deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il procedimento sommario, infatti, si caratterizza per la peculiare esigenza di celerità, tanto che l’art. 702-ter c.p.c., comma 5, prevede che il giudice ha facoltà di “procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto”, e quindi di assumere le prove in forma libera, senza, quindi rispettare necessariamente la scansione temporale rigida prevista nel processo civile ordinario

    La flessibilità istruttoria del procedimento sommario esclude l’applicazione automatica della scansione temporale rigida propria del processo ordinario; la produzione documentale resta consentita fino alla pronuncia dell’ordinanza indicata dalla decisione.

  • art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.

    L’art. 702 bis c.p.c., comma 1, stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l’altro, quanto previsto dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5, ovverosia “l’indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico i mezzi di prova e i documenti offerti, ma tale requisito di indicazione non equivale a un obbligo di allegazione contestuale assistito da decadenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, l’obbligo di indicare nell’atto introduttivo i mezzi di prova e i documenti che si intendono utilizzare non comporta, in assenza di una specifica previsione, una decadenza per la mancata allegazione dei documenti al primo atto.
  • Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., la produzione documentale può essere effettuata dopo il deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza prevista dall’art. 702-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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