Cassazione Civile, Ordinanza n. 26092/2020 del 17/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro e accessori, per complessivi Euro 228.062,25. La contribuente contestava l’esistenza della pretesa tributaria, assumendo che dalle sentenze poste a fondamento della cartella non emergesse alcun debito a suo carico, poiché riferite ad altri contribuenti. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza del 20 dicembre 2011, aveva deciso la controversia; la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2014, aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente dedotto come violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 546/1992: censurava l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore senza preventiva autorizzazione del giudice di primo grado, sostenendo che, vertendo le doglianze sul merito della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spettasse all’ente impositore. La Cassazione ha riqualificato la censura come vizio processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché riferita alla disciplina del contraddittorio e alla nullità della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, riqualificandolo d’ufficio come censura processuale. Ha rilevato che l’ente impositore era rimasto estraneo al giudizio di primo grado, nonostante l’istanza dell’agente della riscossione, e che la mancata autorizzazione alla chiamata in causa non comportava un litisconsorzio necessario né attribuiva all’agente la legittimazione passiva rispetto all’accertamento del credito. Poiché la contribuente contestava l’esistenza stessa della pretesa tributaria, la decisione regionale non aveva applicato correttamente i principi sulla posizione dell’ente impositore e dell’agente della riscossione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, in diversa composizione, perché autorizzi la chiamata in causa dell’ente impositore e proceda al giudizio di merito, disponendo se necessario la rinnovazione degli atti nulli ai sensi dell’art. 59, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invero, è pacifico che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.
La qualificazione formale del motivo non è decisiva: la Corte può ricondurlo alla corretta categoria di vizio prevista dall’art. 360 c.p.c. quando la censura concretamente articolata consenta di individuare con chiarezza il vizio denunciato.
art. 106 c.p.c.
Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione.
La chiamata in causa dell’ente impositore richiesta dall’agente della riscossione è ricondotta alla disciplina dell’art. 106 c.p.c.; la decisione del giudice di primo grado sulla relativa autorizzazione è discrezionale e, in quanto tale, non è censurabile in sede d’impugnazione.
art. 39 del D.Lgs. 112/1999
Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l’ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l’agente della riscossione non necessiterebbe di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l’ente impositore creditore.
La chiamata prevista dall’art. 39 ha funzione di litis denuntiatio: informa l’ente impositore della lite e gli consente di intervenire per difendersi sui vizi dell’atto a esso imputabili. Per questa chiamata l’agente della riscossione non necessita di autorizzazione del giudice.
art. 1188 c.c.
Viceversa, quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Quando la contestazione investe il credito tributario e non vizi propri della cartella, l’ente impositore è il titolare del credito contestato; l’agente della riscossione è qualificato, secondo lo schema dell’art. 1188 c.c., come soggetto incaricato e autorizzato a ricevere il pagamento.
art. 59, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, in diversa composizione, la quale autorizzerà la chiamata in causa dell’ente impositore e procederà al giudizio di merito, disponendo, se del caso, la rinnovazione degli atti nulli ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, 546, ex art. 59, comma 2, e provvedendo, altresì, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nel giudizio di rinvio, il giudice può disporre, ove necessario, la rinnovazione degli atti nulli secondo l’art. 59, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
art. 23, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
Preliminarmente, si rileva che la censura riguarda una norma di carattere processuale a presidio dell’integrità del contraddittorio (il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3), la cui inosservanza – secondo la prospettazione della ricorrente – determinerebbe la nullità della sentenza impugnata.
La disposizione è individuata come norma processuale diretta a presidiare l’integrità del contraddittorio; la censura relativa alla sua inosservanza va dunque trattata come denuncia di un vizio processuale.
Massime di principio
- L’erronea indicazione della norma o della categoria di vizio nel motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità quando dal contenuto della censura sia chiaramente individuabile il vizio denunciato; la Corte può riqualificarlo nella corretta fattispecie dell’art. 360 c.p.c.
- Il contribuente che impugna una cartella per mancata notificazione o invalidità degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione; tra i due non sussiste litisconsorzio necessario.
- Anche quando la contestazione riguarda l’esistenza del credito e non la regolarità degli atti esecutivi, la mancata partecipazione dell’ente impositore non determina litisconsorzio necessario: l’eventuale difetto di legittimazione dell’agente della riscossione è una questione di legittimazione e non impone l’integrazione del contraddittorio.
- Quando la cartella è contestata per ragioni attinenti al merito della pretesa tributaria, l’ente impositore è titolare del credito controverso, mentre l’agente della riscossione è il soggetto incaricato di ricevere il pagamento; il difetto di legittimazione dell’agente non si supera imponendo la partecipazione necessaria dell’ente.
- La chiamata dell’ente impositore prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 112/1999 ha funzione di litis denuntiatio, volta a informarlo della lite e a consentirgli di intervenire; l’agente della riscossione può effettuarla senza autorizzazione del giudice.
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