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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25862/2020 del 16/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva convenuto in giudizio il proprio debitore e la moglie di quest’ultimo chiedendo, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la dichiarazione d’inefficacia nei suoi confronti dell’atto del 2 luglio 2013 con cui il debitore aveva trasferito alla moglie alcuni immobili. Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda. Il solo debitore aveva appellato; durante il giudizio d’appello, nel contesto del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi avevano consensualmente risolto l’atto di cessione e il bene era rientrato nel patrimonio del debitore. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata l’11 gennaio 2018, aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere e rigettato la domanda per sopravvenuta carenza d’interesse, confermando la liquidazione delle spese di primo grado e condannando l’appellante alle spese d’appello. Il creditore ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 100 c.p.c., 2901 c.c. e 2652, n. 5, c.c.: ha sostenuto che la retrocessione non eliminava l’interesse all’azione, perché l’accoglimento avrebbe conservato l’effetto di prenotazione della trascrizione della domanda, opponibile alle successive vicende del bene, tra cui l’ipoteca giudiziale iscritta dalla ex moglie, e avrebbe evitato il rischio di ulteriori trasferimenti o iniziative di altri creditori. Il debitore ha proposto ricorso incidentale sulle liquidazioni delle spese di primo e secondo grado, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012 e degli artt. 4, comma 5, e 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale: ha ritenuto erronea la declaratoria d’asserita sopravvenuta carenza d’interesse, poiché la retrocessione dell’immobile al debitore non è retroattiva e non cancella le iscrizioni e trascrizioni intervenute nel frattempo; inoltre, la permanenza dell’interesse è collegata all’effetto di prenotazione della trascrizione della domanda revocatoria, che consente al creditore, in caso di accoglimento, di opporre la relativa inefficacia alle successive vicende traslative e pregiudizievoli del bene. La Corte ha rilevato, in particolare, che l’ipoteca giudiziale iscritta dalla ex moglie poteva altrimenti precedere una nuova trascrizione del creditore e che ammettere il venir meno dell’interesse per effetto della retrocessione esporrebbe il creditore al rischio di successive alienazioni o retrocessioni e di una più difficile soddisfazione. Il ricorso incidentale del debitore, relativo alle spese di lite, è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La ricostruzione fin qui compiuta è finalizzata a dimostrare che l’interesse al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria non deve essere considerato in astratto, ma va invece ancorato alla specifica situazione in esame.

    L’interesse ad agire in revocatoria va valutato in concreto, tenendo conto delle vicende del bene e dell’utilità che il creditore può ancora ricavare dalla pronuncia, compresa la conservazione degli effetti della trascrizione della domanda.

  • art. 2901 c.c.

    Scopo dell’azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo.

    L’azione revocatoria ordinaria non recupera né restituisce il bene al patrimonio del debitore: mira a rendere l’atto relativamente inefficace verso il creditore che agisce, consentendogli di aggredire esecutivamente il bene.

  • art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.

    Tali principi devono essere coordinati con quelli in materia di trascrizione della domanda giudiziale, istituto al quale la legge connette una sorta di effetto di prenotazione che viene a porre la parte che trascrive al riparo da eventuali successive vicende traslative relative al medesimo bene immobile.

    La trascrizione della domanda di revoca prenota gli effetti della futura sentenza rispetto alle successive vicende del bene; perciò la retrocessione dell’immobile al patrimonio del debitore non fa venir meno l’interesse del creditore quando tale effetto prenotativo resta utile a proteggerlo da successive iscrizioni o trascrizioni.

Massime di principio

  • L’interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il solo fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia successivamente rientrato nel patrimonio del debitore: la retrocessione non è retroattiva e non elimina le iscrizioni e trascrizioni intervenute nel frattempo.
  • Quando la domanda revocatoria è stata trascritta, il creditore conserva interesse a ottenere una decisione di merito se questa è necessaria a mantenere l’effetto di prenotazione della trascrizione e a rendergli opponibili le successive vicende del bene.
  • L’interesse all’azione revocatoria va accertato in concreto, considerando se l’atto dispositivo abbia reso più difficile la soddisfazione del credito e se la pronuncia richiesta possa ancora offrire una protezione utile contro successive alienazioni, iscrizioni o iniziative di altri creditori.
  • L’azione revocatoria produce inefficacia relativa dell’atto verso il creditore che l’ha promossa, senza effetti restitutori o di reintegrazione del bene nel patrimonio del debitore; il bene diviene assoggettabile all’esecuzione forzata del creditore vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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