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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36102/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di un contratto di vendita di un impianto industriale e di alcuni beni/accessori necessari al suo funzionamento. L'acquirente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna dell'impianto, di un pannello di comando, della password di funzionamento e dei manuali d'istruzione; a fronte dell'opposizione proposta dalla venditrice, aveva modificato la domanda chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la restituzione, anche parziale, del corrispettivo. I giudici di merito avevano però respinto la domanda ritenendo che sulla questione operasse il giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti relativo al pagamento del saldo prezzo del medesimo impianto, giudicato che avrebbe precluso la deduzione dell'inadempimento del venditore. Con il ricorso per cassazione, l'acquirente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per omessa produzione di copia autentica della sentenza invocata come giudicato esterno, munita di attestazione di passaggio in giudicato; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 360 n. 3 e n. 5 e 183, comma 4, c.p.c., per non avere considerato che, dopo il giudizio di Modena, si erano verificati ulteriori inadempimenti non eccepibili tempestivamente in quel processo; 3) violazione degli artt. 112, 183, comma 4, 2909, 1453 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per mancato accertamento di ulteriori inadempimenti consistiti nella mancata comunicazione della password, nella mancata consegna dei manuali e nella mancata formazione del personale; 4) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata ammissione della c.t.u. richiesta per accertare tali fatti e la loro incidenza sulla capacità produttiva dell'impianto; 5) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese per erronea applicazione dello scaglione tariffario, assumendo che, dopo la modifica della domanda, il valore della causa fosse indeterminabile.

La decisione

Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, alla quale ha aderito la Curatela del fallimento resistente. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e tassativa di tale misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche nel caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata per sostenere la preclusione derivante dalla precedente decisione tra le parti

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riferimento alla necessità di produrre copia autentica della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per grave inadempimento

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di dedurre fatti e prove nel corso del giudizio di primo grado

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su fatti e sulla richiesta di c.t.u.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato ai fini della determinazione del valore della causa

  • art. 5 D.M. 247/2012

    richiamato per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 6 D.M. 247/2012

    richiamato per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    base per la declaratoria di estinzione del giudizio in seguito a rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    evocato solo indirettamente nel richiamo al raddoppio del contributo unificato, escluso dalla Corte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se seguita dall'adesione della controparte legittimata, comporta l'estinzione del giudizio, con conseguente mancato esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., salvo diversa disciplina applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria in senso lato; pertanto si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente ad altre ipotesi, come l'estinzione per rinuncia.
  • Quando il giudizio si chiude per rinuncia al ricorso, restano assorbite le questioni di merito e processuali dedotte con i motivi di impugnazione, senza che la Corte sia tenuta a pronunciarsi su di esse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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