Cassazione Civile, Ordinanza n. 36102/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un contratto di vendita di un impianto industriale e di alcuni beni/accessori necessari al suo funzionamento. L'acquirente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna dell'impianto, di un pannello di comando, della password di funzionamento e dei manuali d'istruzione; a fronte dell'opposizione proposta dalla venditrice, aveva modificato la domanda chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la restituzione, anche parziale, del corrispettivo. I giudici di merito avevano però respinto la domanda ritenendo che sulla questione operasse il giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti relativo al pagamento del saldo prezzo del medesimo impianto, giudicato che avrebbe precluso la deduzione dell'inadempimento del venditore. Con il ricorso per cassazione, l'acquirente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per omessa produzione di copia autentica della sentenza invocata come giudicato esterno, munita di attestazione di passaggio in giudicato; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 360 n. 3 e n. 5 e 183, comma 4, c.p.c., per non avere considerato che, dopo il giudizio di Modena, si erano verificati ulteriori inadempimenti non eccepibili tempestivamente in quel processo; 3) violazione degli artt. 112, 183, comma 4, 2909, 1453 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per mancato accertamento di ulteriori inadempimenti consistiti nella mancata comunicazione della password, nella mancata consegna dei manuali e nella mancata formazione del personale; 4) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata ammissione della c.t.u. richiesta per accertare tali fatti e la loro incidenza sulla capacità produttiva dell'impianto; 5) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese per erronea applicazione dello scaglione tariffario, assumendo che, dopo la modifica della domanda, il valore della causa fosse indeterminabile.
La decisione
Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, alla quale ha aderito la Curatela del fallimento resistente. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e tassativa di tale misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche nel caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata per sostenere la preclusione derivante dalla precedente decisione tra le parti
richiamato con riferimento alla necessità di produrre copia autentica della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato
richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per grave inadempimento
richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di dedurre fatti e prove nel corso del giudizio di primo grado
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
richiamato per dedurre omessa pronuncia su fatti e sulla richiesta di c.t.u.
richiamato in tema di onere della prova
richiamato ai fini della determinazione del valore della causa
art. 5 D.M. 247/2012
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
art. 6 D.M. 247/2012
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
art. 391, quarto comma, c.p.c.
base per la declaratoria di estinzione del giudizio in seguito a rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
evocato solo indirettamente nel richiamo al raddoppio del contributo unificato, escluso dalla Corte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se seguita dall'adesione della controparte legittimata, comporta l'estinzione del giudizio, con conseguente mancato esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., salvo diversa disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria in senso lato; pertanto si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente ad altre ipotesi, come l'estinzione per rinuncia.
- Quando il giudizio si chiude per rinuncia al ricorso, restano assorbite le questioni di merito e processuali dedotte con i motivi di impugnazione, senza che la Corte sia tenuta a pronunciarsi su di esse.
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