Cassazione Penale, Sentenza n. 47201/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza di patteggiamento del G.I.P. che aveva applicato 14 giorni di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992. Due censure: (1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto al diniego della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, lamentando la mancata considerazione di elementi favorevoli ex art. 133 c.p.; (2) violazione dell'art. 448 comma 1 c.p.p., per aver reso sentenza difforme dalla volontà delle parti (le parti avevano chiesto espressamente anche la sostituzione della pena detentiva), invece di rigettare il patteggiamento e trasmettere gli atti al Tribunale per il dibattimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata nel patteggiamento è congiunta alla richiesta di applicazione della pena e il giudice, se l'istanza comprende espressamente anche la sostituzione, deve verificarne l'ammissibilità; se non la ritiene ammissibile, deve rigettare il patteggiamento e non accoglierne parzialmente la richiesta. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Ancona, con indicazione di persona fisica diversa, per l'ulteriore corso
Norme richiamate
Norma sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento: qui rilevata in quanto il G.I.P. aveva emesso la sentenza di patteggiamento che viene poi impugnata
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza, individuando il reato per cui è stato patteggiato l'imputato
art. 448, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto vincolante dell'accordo tra le parti: se il giudice intende discostarsene deve rinviare gli atti al Tribunale per il dibattimento; qui è stato ritenuto violato perché il G.I.P. ha parzialmente disatteso l'accordo senza trasmettere gli atti
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina la sostituzione della pena detentiva con sanzioni non detentive (es. pecuniaria); la Corte osserva che la richiesta di tale sostituzione presentata nel patteggiamento deve essere esaminata dal giudice quanto alla ammissibilità
Criteri per la determinazione della pena: il ricorrente lamentava che elementi favorevoli ex art. 133 non erano stati considerati nella valutazione sulla sostituzione della pena
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012 (Caprioli)
Principio consolidato secondo cui la richiesta di sostituzione della pena nel patteggiamento è congiunta alla richiesta di applicazione della pena e va esaminata dall'organo giudicante; se non ammissibile, il giudice deve rigettare il patteggiamento
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena e quella di sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa sono intrinsecamente congiunte: il giudice deve esaminarle entrambe
- Se il giudice ritiene non ammissibile la sostituzione richiesta dalle parti, non può limitarsi ad accogliere parzialmente l'accordo (escludendo la sostituzione) ma deve rigettare il patteggiamento e trasmettere gli atti al Tribunale per il dibattimento, in forza dell'art. 448 c.p.p.
- Il difensore che ritenga ingiustificato il diniego della sostituzione può impugnare con successo tale diniego se il giudice ha violato l'obbligo di rinvio previsto dalla normativa sul patteggiamento
- Il controllo di ammissibilità delle sanzioni sostitutive richiede che il giudice valuti i presupposti previsti dalla normativa (es. art. 53 L. 689/1981) e i criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.); l'omissione di tale valutazione può comportare l'annullamento della decisione
- In presenza di un accordo che espressamente comprende la richiesta di sostituzione della pena, le parti non possono vedersi parzialmente soddisfatte senza che il giudice proceda alla verifica formale e sostanziale dell'ammissibilità; la mancata verifica configura vizio procedurale rilevante
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