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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28469/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva acquistato una centrale termoelettrica da una società costruttrice/venditrice; durante l’esercizio dell’impianto si erano verificati gravi e continuativi danni da perdite d’acqua all’impianto di raffreddamento, che erano stati indennizzati da tre compagnie assicuratrici coassicuratrici. Le assicuratrici, agendo in surroga, avevano promosso dapprima un accertamento tecnico preventivo e poi domanda risarcitoria fondata sia sull’art. 1669 c.c. sia sull’art. 2043 c.c., deducendo vizi costruttivi e di progettazione dell’opera. I giudici di merito avevano dichiarato decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. e avevano rigettato la domanda ex art. 2043 c.c., ritenendo che quest’ultima non fosse utilizzabile per aggirare i termini e i presupposti dell’azione speciale. Con il ricorso per cassazione le compagnie denunciavano violazione degli artt. 2043 c.c., 1669 c.c. e 24 Cost., sostenendo che l’azione generale aquiliana fosse esperibile quando, in concreto, non fosse più proponibile l’azione speciale, anche per intervenuta decadenza o prescrizione, e invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla compatibilità tra le due azioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l’orientamento più recente secondo cui l’art. 2043 c.c. può essere invocato solo quando non ricorrano i presupposti dell’art. 1669 c.c., e non per superarne i limiti temporali o eludere il peculiare regime di decadenza e prescrizione. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, le ricorrenti agivano in surroga del committente per un danno economico derivante da grave inadempimento contrattuale e non allegavano la lesione di diritti assoluti, sicché mancava il presupposto per utilizzare l’azione aquiliana generale in luogo di quella speciale ormai preclusa. Condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È norma generale di responsabilità extracontrattuale, azionabile solo quando non siano integrati i presupposti dell’art. 1669 c.c.; non può essere usata per aggirare decadenza e prescrizione dell’azione speciale.

  • art. 1669 c.c.

    È norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c.; tutela in modo rafforzato i danni da rovina o gravi difetti dell’edificio, ma con un regime temporale proprio che non può essere eluso tramite l’azione generale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’esigenza di tutela giurisdizionale; la Corte esclude che la soluzione adottata determini un vuoto di tutela costituzionalmente rilevante.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Indicato quale rito del giudizio di primo grado concluso con ordinanza di rigetto delle domande risarcitorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico delle ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della soccombenza.

Massime di principio

  • L’azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c. non è uno strumento sostitutivo per eludere i termini di decadenza e prescrizione dell’azione speciale ex art. 1669 c.c.; essa è esperibile solo fuori dall’area di applicazione oggettiva e soggettiva della norma speciale.
  • La specialità dell’art. 1669 c.c. non va intesa come limitazione della tutela risarcitoria, ma come previsione di una tutela più incisiva e di un regime probatorio e temporale speciale per i difetti gravi dell’opera edilizia.
  • Quando il pregiudizio dedotto è un danno economico derivante da inadempimento contrattuale e l’azione è esercitata dal soggetto che si colloca nella posizione del committente, non è sufficiente invocare l’art. 2043 c.c. se non si allega una lesione di diritti assoluti distinta dal rapporto contrattuale.
  • L’eventuale prescrizione o decadenza dell’azione speciale non riapre automaticamente la via dell’azione aquiliana generale, altrimenti si vanificherebbe il bilanciamento legislativo sotteso all’art. 1669 c.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaNesso di causalità

Testo integrale

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