Cassazione Civile, Ordinanza n. 19502/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da gravi infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, che avevano danneggiato l’appartamento dell’ultimo piano. Il proprietario danneggiato aveva chiesto, con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., la condanna del condominio, dell’impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento del lastrico e del direttore dei lavori al risarcimento dei danni e all’esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni. Nel giudizio erano intervenute anche le rispettive compagnie assicuratrici delle parti chiamate in garanzia. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale nei confronti del condominio, condannandolo a eseguire i lavori e a pagare una somma per danni, aveva riconosciuto l’obbligo di manleva dell’impresa appaltatrice e aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori; aveva inoltre rigettato la garanzia nei confronti di una compagnia assicuratrice ritenendo il sinistro successivo alla scadenza della polizza. In appello, il danneggiato censurava soprattutto la propria condanna alle spese verso assicurazioni e direttore dei lavori; il condominio chiedeva anche la condanna dell’impresa appaltatrice al rimborso delle spese di impermeabilizzazione; l’impresa contestava l’intera decisione; la compagnia assicuratrice insisteva per l’inoperatività della polizza e proponeva ricorso incidentale. In cassazione, il ricorrente principale deduceva tre motivi: (1) violazione dell’art. 91 c.p.c. per omessa condanna della compagnia assicuratrice, risultata soccombente, alla rifusione delle spese del secondo grado in suo favore; (2) violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. perché non avrebbero dovuto essergli addebitate le spese del giudizio relative alla posizione del direttore dei lavori e della sua assicurazione, che avevano resistito solo alle domande di garanzia; (3) ulteriore violazione dell’art. 91 c.p.c. per le medesime ragioni anche con riferimento alle spese del grado di appello. La ricorrente incidentale assicuratrice, a sua volta, sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la polizza, estendendo indebitamente la copertura ai costi di eliminazione dei difetti dell’opera e ritenendo operante la garanzia nonostante le clausole di esclusione e la finestra temporale del contratto. La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo affermato in motivazione la soccombenza della compagnia, aveva omesso nel dispositivo la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese di appello in favore del ricorrente, in violazione dell’art. 91 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo del ricorso principale, perché il capo sulla non responsabilità del direttore dei lavori non era stato impugnato in appello ed era coperto da giudicato, mentre la condanna alle sue spese trovava giustificazione nel principio di causalità; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, ritenendo corretta l’interpretazione della polizza data dalla Corte d’appello e non sussistente alcun vizio motivazionale nei termini dedotti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione alla statuizione sulle spese di appello, e la causa è stata decisa nel merito con condanna della compagnia assicuratrice a rifondere al ricorrente le spese del grado di appello, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al primo motivo, ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice e ha cassato la sentenza impugnata solo per la parte relativa alle spese di appello non liquidate in favore del ricorrente principale. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato la compagnia assicuratrice a pagare al ricorrente le spese del grado di appello e, per il giudizio di legittimità, le spese in favore del ricorrente principale e delle altre parti controricorrenti. Il resto della sentenza di merito è rimasto fermo.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato
eccepito dalla parte convenuta in relazione a prescrizione/decadenza nei rapporti connessi ai lavori
regola la soccombenza e impone la condanna alle spese della parte risultata soccombente; la sua violazione è ravvisata per l’omessa condanna della compagnia assicuratrice nel dispositivo
invocato nel ricorso principale in relazione alla ripartizione delle spese, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la statuizione impugnata
richiamato dalla compagnia assicuratrice quale parametro di interpretazione del contratto di assicurazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la critica perché volta a una rivalutazione del merito
richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di contratto di assicurazione
richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di durata della copertura assicurativa
la Corte ribadisce che, per individuare il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, occorre considerare il tenore della clausola contrattuale che identifica l’evento coperto
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
richiamato per nullità della sentenza o errori processuali; la censura è stata ritenuta insussistente
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che la doglianza, in sostanza, mira a un non più consentito sindacato sul difetto di motivazione
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
menzionato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato dalla Corte per affermare che la copertura assicurativa va individuata in base alla clausola che delimita il fatto assicurato e alla volontà negoziale delle parti
Massime di principio
- In tema di spese processuali, se la parte è risultata soccombente nel grado di appello, il giudice deve regolarmente porla a suo carico; l’omessa statuizione nel dispositivo, a fronte di un’affermazione di soccombenza nella motivazione, integra violazione dell’art. 91 c.p.c. ed è suscettibile di cassazione con decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti.
- La parte che proponga in cassazione una censura formalmente qualificata come violazione di legge, ma che in realtà miri a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova interpretazione delle clausole contrattuali, introduce un motivo inammissibile, perché il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito né delle prove.
- Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione" va compiuta sulla base del tenore della clausola contrattuale che descrive l’evento coperto e della volontà negoziale delle parti; non basta richiamare in astratto la durata della polizza.
- Se il capo di sentenza relativo all’assenza di responsabilità di un soggetto non viene impugnato nei gradi di merito, esso si consolida in giudicato e non può essere rimesso in discussione in cassazione; la condanna alle spese in favore di quel soggetto può restare giustificata anche in base al principio di causalità.
- Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo che riguarda solo la regolazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione limitatamente a quel capo e provvedere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19436/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2025 del 15/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →