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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21810/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La D.F. srl impugnava un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato per la compravendita di un terreno edificabile (venduto a Lucia Torneo), chiedendo maggiori imposte. La società contestava la motivazione dell'atto ritenendo che l'accertamento si fosse basato su una perizia di stima riferita a un'area oggettivamente diversa rispetto al cespite trasferito e deduceva violazioni di norme procedurali e del criterio probatorio (art. 52 DPR 131/1986, art. 7 l. 212/2000, art. 3 l. 241/1990, art. 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di rettifica fosse adeguatamente motivato: la perizia allegata all'avviso (redatta dall'Agenzia del Territorio) indicava un immobile comparativo con caratteristiche similari al terreno oggetto della rettifica (stesso Comune di Turi, ubicazione periferica, stessa tipizzazione urbanistica e stessa zona 8 di completamento con identico indice di fabbricabilità di 5 mc/mq). Tali elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a sostenere la motivazione dell'atto; profili secondari (diversa numerazione catastale, annullamento di una variante amministrativa) non incidono automaticamente sul valore e non inficiano la legittimità della motivazione. Non sono state disposte statuizioni sulle spese di lite; è dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico della società ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione integralmente rigettata (ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art.1, comma 17, legge n. 228/2012).

Norme richiamate

  • art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione del valore ai fini fiscali; la Corte ha valutato che l'avviso fosse comunque adeguatamente motivato mediante la perizia comparativa, quindi non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta.

  • art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamata nella prospettiva di difetti di motivazione e di tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto che i requisiti di motivazione dell'atto amministrativo fiscale fossero rispettati.

  • art. 3, legge n. 241 del 1990

    Norma generale sul procedimento amministrativo e obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'avviso di rettifica contenesse motivazione adeguata, ancorata alla perizia tecnica.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul valore della prova e onere della prova; il ricorrente lamentava inosservanza dell'onere probatorio, ma la Corte ha dato rilievo alla perizia dell'Amministrazione come elemento idoneo a sorreggere l'accertamento e ha ritenuto che la censura non fosse fondata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012)

    La disposizione dispone l'obbligo, in caso di ricorso per cassazione integralmente rigettato, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per l'impugnazione. La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per tale versamento da parte della società ricorrente.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica fiscale è legittimo se risulta motivato con dati tecnici idonei (es. perizia dell'Agenzia del Territorio) che dimostrino la comparabilità del cespite con i riferimenti utilizzati.
  • La comparabilità tra immobili non richiede identità catastale: elementi urbanistici e caratteristiche territoriali (Comune, zona urbanistica, indice di fabbricabilità, ubicazione periferica/centro) possono rendere un immobile adeguato come parametro comparativo.
  • Profili 'secondari' quali diversa annotazione catastale o modifiche amministrative (es. annullamento di una variante) non incidono automaticamente sulla validità della motivazione dell'accertamento fiscale, salvo prova specifica del loro effetto sul valore.
  • Le valutazioni di merito del giudice di appello circa la confrontabilità degli immobili e la sufficienza della motivazione non sono sindacabili in Cassazione se fondate su apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati.
  • In caso di ricorso per cassazione integralmente rigettato notificato dopo il 30 gennaio 2013, il ricorrente può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.

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