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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17349/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito per i reati in materia di armi è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di Cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per reati in materia di armi. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 63, 191 e 533 c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato durante una perquisizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Con memoria successiva insiste nell'accoglimento dei motivi già proposti. La Corte rileva che il primo motivo è infondato perché la difesa aveva consentito all'utilizzabilità delle dichiarazioni e, comunque, esse risultavano confermate e valorizzate dai giudici di merito; il secondo è infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'affermazione di responsabilità sulla base delle modalità di rinvenimento dell'arma, degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni rese anche in dibattimento; il terzo è infondato perché il giudice di appello ha esercitato correttamente il potere discrezionale nella concessione delle attenuanti generiche e nella quantificazione della pena. La memoria è inoltre ritenuta tardiva e comunque non idonea ad aggiungere elementi nuovi. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e perché le censure sono comunque manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 895/1967

    Norma incriminatrice richiamata come base della contestazione relativa al possesso/condotta in materia di armi; la decisione non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la conferma della condanna per il reato contestato.

  • art. 7 l. 895/1967

    Norma richiamata tra quelle poste a fondamento della condanna per reati in materia di armi; la Corte non affronta questioni interpretative autonome sulla disposizione.

  • art. 63 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso della perquisizione; la Corte esclude la fondatezza della censura rilevando il consenso difensivo all'utilizzabilità e la successiva conferma delle dichiarazioni.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa inutilizzabilità della prova; la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato a sostegno della censura sull'affermazione di responsabilità; la Corte osserva che la motivazione di merito è coerente e adeguata e che il ricorso mira solo a una rivalutazione del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche risultano già riconosciute in misura non massima; la Corte reputa legittimo e non censurabile in cassazione il giudizio discrezionale del giudice di merito sulla loro estensione e sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata nella parte in cui prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito proporre censure che mirino soltanto a ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze probatorie, quando la motivazione di merito sia logica, coerente e completa.
  • La dedotta inutilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso di un atto investigativo non è configurabile quando risulti il consenso della difesa all'utilizzazione di quelle dichiarazioni e, inoltre, esse siano state successivamente confermate e valorizzate con autonoma valutazione dal giudice di merito.
  • L'affermazione di responsabilità è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di appello dia conto in modo specifico degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, come modalità del rinvenimento del corpo del reato, accertamenti svolti e dichiarazioni dell'imputato.
  • La determinazione delle attenuanti generiche e della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il relativo giudizio è motivato in modo non illogico e coerente con la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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