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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26337/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico (art. 73 e 74 DPR 309/1990 e art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che i fatti contestati riguardavano un periodo ristretto (feb-apr 2017), quantitativi esigui e condotte funzionali al consumo personale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, contestando l'attualità del pericolo di reiterazione, l'uso improprio della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e la mancata considerazione della possibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sulla valutazione del compendio indiziario), perché il ricorso chiedeva una rinnovata valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata soltanto con riferimento alle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente considerato il decorso del tempo dall'ultimo episodio contestato (aprile 2017) e non ha motivato specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico alla luce della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul profilo cautelare e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Individuazione del Tribunale in funzione di giudice del riesame; norma richiamata per definire la competenza che ha emesso l'ordinanza impugnata.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alla normativa sulle sostanze stupefacenti quale cornice normativa dei reati "fine" contestati (detenzione e spaccio).

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata come base per l'imputazione associativa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante riferita all'associazione di tipo mafioso; l'applicazione di questa circostanza determina l'operare di una presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai profili della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza; disciplina la valutazione degli elementi indiziari nella fase cautelare.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza della circostanza aggravante (associazione mafiosa); la Corte ha ricordato che tale presunzione è "relativa" e che il giudice deve comunque valutare specificamente la sua persistenza, tenendo conto anche del decorso del tempo e degli elementi contrari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari e criteri di applicazione delle misure; la Corte ha richiamato il rapporto tra norma generale e la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione all'esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione e alla necessità di considerare il decorso del tempo nella verifica della persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma disciplinante la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dell'eventuale decisione; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento al direttore in applicazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio nei ricorsi cautelari: sono inammissibili le doglianze che chiedono una diversa valutazione degli elementi indiziari salvo che la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. impone al giudice di valutare la persistenza delle esigenze cautelari tenendo conto del tempo trascorso e di eventuali successivi comportamenti dell'indagato; il mero decorso del tempo non è automaticamente idoneo a superare la presunzione, ma va espressamente considerato e motivato.
  • Quando la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria è relativa, il giudice deve motivare specificamente perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (o altra misura meno afflittiva) sarebbero inidonei; motivazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il giudice di merito non compie una valutazione specifica sul singolo indagato (es. analisi del decorso temporale e dei contatti successivi con l'ambiente criminoso), la decisione sul punto cautelare può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.
  • In casi analoghi è utile documentare e far emergere elementi concreti che dimostrino la cessazione o l'irrilevanza nel tempo dei rapporti del ricorrente con il contesto delinquenziale e proporre misure cautelari alternative e concretamente applicabili (domiciliari con controllo elettronico), sollecitando motivate comparazioni tra le misure.

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