Cassazione Penale, Sentenza n. 40598/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio di secondo grado sulla sola questione della confisca. La condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (illecita detenzione e cessione di cocaina) e le restanti statuizioni non sono state annullate
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la mancata motivazione relativa alla confisca della somma di denaro (Euro 9.030,00) disposta nella sentenza del Tribunale di Bologna; la confisca risultava menzionata unicamente nel dispositivo senza alcuna motivazione nel corpo della sentenza, quindi priva di giustificazione
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice applicata per la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina); la sentenza di merito aveva qualificato il fatto ai sensi di questa disposizione
Norme che disciplinano la confisca per i reati in materia di stupefacenti; richiamate quale base normativa per la misura patrimoniale disposta dal Tribunale
Disposizione del codice penale relativa alla confisca per equivalente o misure patrimoniali correlate al reato; richiamata nella motivazione della misura di confisca
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione quando non è richiesta la discussione orale; applicata nel procedimento in esame
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare in tutto o in parte la sentenza e di disporre il rinvio per un nuovo giudizio di merito; utilizzata per rinviare alla Corte d'Appello di Bologna la questione relativa alla confisca
Massime di principio
- La confisca deve essere adeguatamente motivata nel corpo della sentenza: se la misura è menzionata solo nel dispositivo senza spiegazione, la motivazione è insufficiente e costituisce motivo di annullamento
- In sede di impugnazione in Cassazione, un motivo limitato alla mancanza di motivazione della confisca è idoneo a far annullare solo quella parte della sentenza, con rinvio ad un giudice di merito per la nuova valutazione
- I giudici di merito, nel disporre misure patrimoniali, devono esplicitare il nesso tra i beni sequestrati e l'attività criminosa (o le ragioni giuridiche della confisca) per evitare profili di nullità o annullamento parziale
- Se il pubblico ministero in sede di Cassazione chiede l'annullamento limitatamente alla confisca, la Corte può accogliere tale richiesta e preservare le altre statuizioni penali non viziate
- La procedura scritta prevista dal d.l. 137/2020 può essere utilizzata in assenza di istanza di discussione orale; ciò non incide sui profili di legittimità sostanziale quali la motivazione delle misure patrimoniali
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