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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20579/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un dirigente medico del SSN aveva svolto, dal 1 febbraio 2006 al 31 dicembre 2014, l'incarico di direzione di una struttura complessa senza che risulti sottoscritto il relativo contratto e senza che vi fossero obiettivi pattiziamente predeterminati. Il Tribunale aveva accertato lo svolgimento dell'incarico e condannato l'ASL al pagamento di una somma limitatamente alla retribuzione di posizione minima unificata; la Corte d'appello aveva confermato. L'ASL ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18, 19, 24, 27 e 35 del CCNL Sanità 8 giugno 2000, sostenendo che la fattispecie non fosse un incarico dirigenziale di fatto ma una mera sostituzione temporanea nelle funzioni di altro dirigente, con diritto del sostituto alla sola indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 CCNL e non al trattamento economico del dirigente sostituito. La censura si fondava sul più recente orientamento di legittimità che esclude la configurabilità di mansioni superiori per le sostituzioni nella dirigenza sanitaria e ritiene non dovuta la retribuzione piena dell'incarico sostituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ASL, ritenendo che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura complessa, nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, non integri svolgimento di mansioni superiori. Ha affermato che non si applica l'art. 2103 c.c., che al sostituto spetta soltanto l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva e che la protrazione della sostituzione oltre i termini di sei o dodici mesi per la copertura del posto vacante non consente di pretendere il trattamento economico del dirigente sostituito, essendo tale indennità ritenuta adeguatamente remunerativa e non violativa dell'art. 36 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, per verificare le somme eventualmente ancora dovute alla luce dei principi enunciati e per provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 CCNL Sanità 8 giugno 2000

    richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina collettiva dei dirigenti sanitari; il testo non ne specifica il contenuto puntuale oltre al richiamo complessivo della normativa contrattuale

  • art. 18 CCNL Sanità 8 giugno 2000

    la sostituzione non configura mansioni superiori; per il sostituto è prevista solo un'indennità sostitutiva, dovuta se la sostituzione si protrae oltre sessanta giorni

  • art. 19 CCNL Sanità 8 giugno 2000

    richiamato nel motivo come norma invocata dalla parte ricorrente, senza specificazioni ulteriori nel testo

  • art. 24 CCNL Sanità 8 giugno 2000

    non citato come fonte contrattuale ma il testo richiama l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001; il riferimento contrattuale resta nel complesso della disciplina collettiva delle dirigenza

  • art. 27 CCNL Sanità 8 giugno 2000

    richiamato nel motivo come disposizione della contrattazione collettiva invocata dalla ricorrente

  • art. 35 CCNL Sanità 8 giugno 2000

    richiamato nel motivo come disposizione della contrattazione collettiva invocata dalla ricorrente

  • art. 2103 c.c.

    non si applica alla sostituzione nell'incarico di dirigente medico della dirigenza sanitaria, poiché la sostituzione avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza

  • art. 36 Cost.

    non è violato il parametro della sufficienza della retribuzione, perché l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva è considerata adeguatamente remunerativa

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19

    ribadisce in via generale l'inoperatività dell'art. 2103 c.c. rispetto alla dirigenza, in quanto la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico e non una posizione fondata su mansioni determinate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 24

    delega alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti e afferma il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale

  • d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15

    colloca la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello

  • d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, comma 5

    prevede che, in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto a struttura complessa, questi sia sostituito da altro dirigente e che a tali mansioni non si applichi l'art. 2103, comma 1, c.c.

  • art. 18, comma 7, CCNL 8.6.2000

    ribadisce che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori e disciplina l'indennità speciale spettante oltre sessanta giorni

  • art. 18, comma 4, CCNL 8.6.2000

    consente la sostituzione per il tempo strettamente necessario alla copertura del posto vacante, per sei mesi prorogabili a dodici; il superamento del termine ha funzione sollecitatoria ma non comporta il diritto al trattamento del sostituito

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria del SSN, la sostituzione temporanea del dirigente preposto a struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, perché si colloca nel ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
  • Quando la contrattazione collettiva disciplina espressamente la sostituzione del dirigente sanitario prevedendo una specifica indennità, il sostituto non può pretendere il trattamento economico pieno del dirigente sostituito.
  • L'art. 2103 c.c. non trova applicazione alla dirigenza sanitaria per le sostituzioni previste dalla disciplina speciale e contrattuale, essendo la qualifica dirigenziale espressione di idoneità a un incarico e non di una posizione definita da mansioni superiori.
  • Il superamento del termine previsto per la copertura del posto vacante può rilevare come sollecitazione dell'amministrazione alla conclusione della procedura, ma non muta il titolo economico della pretesa del sostituto.
  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico dei dirigenti è determinato dalla disciplina speciale e collettiva, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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