Cassazione Civile, Ordinanza n. 32050/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società che svolge attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, di un avviso di pagamento con cui la Regione Campania pretendeva i contributi estrattivi (ambientali e regionali) relativi ai periodi d’imposta 2008-2013. La società sosteneva che il nuovo atto fosse una duplicazione di una precedente analoga pretesa impositiva già contestata in giudizio, con violazione del divieto di doppia imposizione e del principio del ne bis in idem. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il nuovo atto fosse impugnabile solo per vizi propri; la CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente, ravvisando una reiterazione della pretesa impositiva e una violazione del ne bis in idem. In Cassazione la Regione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 29 d.l. 78/2010, sostenendo che la disciplina degli atti 'impoesattivi' riguarderebbe solo atti dell’Agenzia delle Entrate e non atti regionali; con il secondo ha chiesto una decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., deducendo che il secondo atto non fosse duplicazione del primo e che si trattasse di un atto meramente riscossivo conseguente al mancato pagamento del primo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non si era limitata a richiamare la disciplina degli atti 'impoesattivi', ma aveva soprattutto affermato che la seconda intimazione costituiva reiterazione della prima pretesa ancora sub iudice, con conseguente violazione del divieto di doppia imposizione e del ne bis in idem. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di adeguata indicazione delle norme poste a fondamento della censura e, comunque, diretto a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Regione è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile se non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
La ricorrente ne contestava l’applicabilità agli atti regionali; la Corte non entra nel merito del tema perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di censura alla ratio decidendi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La richiesta di decisione nel merito è inammissibile quando presuppone una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali, non consentita in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta censurare un passaggio motivazionale secondario o una mera premessa argomentativa.
- La deduzione di violazione di legge non è idonea se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze processuali.
- La richiesta di decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. presuppone che la causa sia già matura sulla base di una ricostruzione dei fatti non contestata o comunque non bisognosa di ulteriori accertamenti; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Se la sentenza impugnata fonda la decisione sulla reiterazione della medesima pretesa ancora sub iudice e sulla violazione del divieto di doppia imposizione/ne bis in idem, il ricorrente deve specificamente censurare proprio tale passaggio decisivo.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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