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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08252/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per remissione di querela il reato di cui all'art. 659 c.p. e aveva confermato la loro condanna per due contravvenzioni ambientali di cui agli artt. 279 e 256 del d.lgs. 152/2006. Con il primo motivo hanno sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi la procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 152/2006, lamentando la mancata attivazione della speciale procedura di prescrizioni e regolarizzazione. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 183 e 192 del d.lgs. 152/2006, contestando la qualificazione dei materiali rinvenuti, in particolare dei c.d. "big bag" contenenti rifiuti e degli accumulatori esausti sequestrati al controllo, e sostenendo che si trattasse di deposito temporaneo o comunque di materiale non correttamente valutato ai fini della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata applicazione della procedura estintiva ambientale perché tale procedura non è obbligatoria e la sua omessa attivazione non impedisce l'esercizio dell'azione penale; l'imputato può, al più, avvalersi dell'oblazione speciale, ma non pretendere la speciale causa estintiva di settore. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il deposito temporaneo di rifiuti è una disciplina di favore, subordinata al rigoroso rispetto di tutte le condizioni di legge, la cui prova grava su chi la invoca; nel caso concreto la sentenza impugnata evidenziava l'assenza di registri di carico e scarico, l'impossibilità di ricostruire la destinazione finale dei rifiuti, la miscelazione dei rifiuti nei big bag e la mancanza di etichettatura, elementi incompatibili con la tesi difensiva. Conseguentemente sono state poste a carico delle ricorrenti le spese processuali e gli ulteriori oneri conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 659 c.p.

    indicato come reato estinto per remissione di querela dalla sentenza d'appello; non oggetto della conferma in cassazione.

  • artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006

    la procedura estintiva ivi prevista non è obbligatoria e la sua omessa attivazione non determina improcedibilità dell'azione penale.

  • art. 318-ter d.lgs. 152/2006

    "impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente"

    l'uso dell'indicativo non implica obbligatorietà assoluta della procedura, trattandosi di scelta espositiva del legislatore.

  • art. 318-septies, comma 3, d.lgs. 152/2006

    l'oblazione in sede giudiziaria comporta un pagamento maggiore rispetto all'adempimento tempestivo della prescrizione, ma resta alternativa praticabile.

  • art. 162-bis c.p.

    può essere utilizzato per definire il procedimento mediante oblazione speciale anche quando non sia stata attivata la procedura estintiva ambientale o il contravventore non se ne sia avvalso.

  • art. 183 d.lgs. 152/2006

    definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto verso recupero o smaltimento; è concetto estraneo alla gestione dei rifiuti in senso proprio.

  • art. 185-bis d.lgs. 152/2006

    stabilisce le condizioni rigorose alle quali il deposito temporaneo è legittimo e non necessita di autorizzazione; si tratta di norma di favore da interpretare restrittivamente.

  • art. 187 d.lgs. 152/2006

    richiamato come divieto di miscelazione dei rifiuti, che permane anche in presenza di deposito temporaneo legittimo.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    richiamato dalla difesa, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma oltre il tema della corretta qualificazione dei rifiuti rinvenuti.

  • art. 279 d.lgs. 152/2006

    uno dei titoli contravvenzionali ambientali la cui condanna è stata confermata in appello e non è stata annullata dalla Cassazione.

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    uno dei titoli contravvenzionali ambientali relativi alla gestione non autorizzata dei rifiuti, confermato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e del versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La procedura estintiva prevista per talune contravvenzioni ambientali non è un passaggio obbligatorio dell'azione penale: la sua mancata attivazione, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, non determina improcedibilità né impedisce il giudizio penale.
  • L'imputato non può invocare come diritto la speciale causa estintiva di settore quando la procedura non sia stata attivata; può semmai ricorrere agli strumenti alternativi di definizione del procedimento, come l'oblazione speciale, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Il deposito temporaneo di rifiuti è una disciplina eccezionale e di favore, soggetta a interpretazione restrittiva: per esserne riconosciuta la legittimità devono risultare provate tutte le condizioni legali previste dall'art. 185-bis d.lgs. 152/2006.
  • In tema di rifiuti, l'onere di dimostrare i presupposti della disciplina derogatoria grava su chi la invoca; in difetto di prova rigorosa, l'attività deve essere qualificata secondo il regime ordinario di gestione illecita o abbandono dei rifiuti.
  • La mancata tenuta dei registri di carico e scarico, l'assenza di etichettatura e l'impossibilità di ricostruire la destinazione finale dei materiali sono elementi incompatibili con la tesi del deposito temporaneo e sorreggono la qualificazione della condotta come gestione non autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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