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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21215/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La parte danneggiata, a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Roma il 24 luglio 2012, aveva ottenuto in appello la riforma parziale della decisione di primo grado: il Tribunale aveva ritenuto non riproposta in appello la domanda di risarcimento dei danni fisici, considerandola quindi rinunciata, e aveva liquidato solo il danno materiale in euro 500,00, dichiarando inoltre il difetto di legittimazione passiva della precedente compagnia assicuratrice. Con ricorso per cassazione la danneggiata ha denunciato violazione degli artt. 112, 2697, 115 e 116 c.p.c. e 1362 c.c., sostenendo che la domanda di risarcimento dei danni fisici era stata proposta in primo grado con formula ampia, riproposta in appello e supportata da documentazione sulle lesioni; ha inoltre contestato la riduzione del danno materiale, ritenendo che il preventivo di spesa fosse coerente con il danno riconosciuto nel modello CAI e con le fotografie prodotte, e ha lamentato l'assenza di criteri analitici nella liquidazione del quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto alla pretesa domanda di danni fisici, la mancanza di specifica e integrale indicazione del contenuto della domanda di primo grado, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., impedendo il controllo sulla dedotta asserita rinuncia o sull'eventuale introduzione di una domanda nuova in appello. Ha aggiunto, solo per completezza, che dagli atti richiamati nel controricorso emergeva che la stessa attrice aveva riservato espressamente il risarcimento dei danni fisici a separata sede, sicché la domanda in primo grado era limitata ai danni non fisici. Quanto alla liquidazione del danno materiale, la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del merito, poiché il Tribunale aveva deciso sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione fotografica, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della parte costituita; nulla è stato disposto verso gli intimati rimasti contumaci. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc"

    Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché, in parte, mancava il necessario autosufficiente richiamo degli atti e, in parte, si sollecitava una rivalutazione di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    "in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c."

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e integralmente gli atti e il contenuto rilevante della domanda e dei documenti richiamati; la mancata indicazione impedisce il controllo della censura e determina inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    "con riguardo agli artt. 112 cpc ..."

    La doglianza mirava a contestare la ritenuta non riproposizione della domanda di danni fisici e la conseguente asserita rinuncia/domanda nuova in appello.

  • art. 2697 c.c.

    "con riguardo agli artt. 112 cpc 2697 cc"

    La ricorrente evocava la disciplina dell'onere della prova per sostenere l'erroneità della decisione sulla domanda e sulla liquidazione del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    "con riguardo agli artt. ... 115 e 116 cpc"

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali e fotografiche poste a base della liquidazione.

  • art. 116 c.p.c.

    "con riguardo agli artt. ... 115 e 116 cpc"

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    La ricorrente lo evocava quale criterio ermeneutico, sostenendo che la lettura degli atti e delle conclusioni dovesse condurre a ritenere riproposta la domanda di danni fisici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    "nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"

    Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ."

    Richiamato con riferimento al rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame del contenuto di atti processuali o domande di merito è inammissibile se non vengono riportati in modo specifico e completo gli atti rilevanti, secondo il principio di autosufficienza.
  • La deduzione di una domanda nuova in appello o della rinuncia a una domanda richiede un controllo testuale preciso delle conclusioni e degli atti di primo grado; in mancanza, la censura non è scrutinabile in cassazione.
  • La contestazione della liquidazione del danno, quando il giudice di merito abbia fondato il quantum su risultanze istruttorie e documentali, non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.
  • L'espressa riserva di chiedere in separata sede il risarcimento di un determinato pregiudizio può delimitare l'oggetto della domanda proposta nel giudizio in corso, escludendo che quel capo sia stato devoluto al giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna della parte ricorrente alle spese in favore della parte costituita e l'annotazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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