Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30834/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva rettificato una perdita d'esercizio, disconoscendo componenti negativi e determinando un maggior reddito. I giudici tributari di merito avevano accolto la tesi del contribuente, ritenendo sufficiente, ai fini dell'esclusione della presunzione di cessione dei beni non rinvenuti, la produzione di denunce di furto recanti anche l'indicazione dei beni sottratti e del loro valore. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 2 d.P.R. n. 441/1997, degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola denuncia di furto senza considerare che il contribuente avrebbe dovuto anche fornire i criteri di determinazione del valore dei beni perduti, e che vi sarebbe stato un previo invito dell'Ufficio rimasto senza adeguato riscontro; 2) vizio di motivazione apparente, perché la motivazione della CTR sarebbe stata insufficiente nonostante le denunce di furto fossero state giudicate "esaurienti"; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel suddetto invito dell'Ufficio a chiarire i modi di determinazione dei valori trafugati. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando anche che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato le denunce di furto, complete dell'indicazione dei beni sottratti e del loro valore, e che non fosse stato dimostrato un mancato assolvimento di richieste istruttorie specifiche da parte del contribuente. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per doppia conforme, precisando che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in cassazione in tale situazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite. È stato escluso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non si applica alle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 441/1997

    La presunzione di cessione dei beni non più rinvenuti non opera se la perdita o distruzione deriva da fatto non riconducibile al contribuente; la prova può essere fornita anche mediante dichiarazione sostitutiva o, nel caso di specie, mediante denunce di furto contenenti l'indicazione dei beni e del relativo valore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte non vi ravvisa violazione, trattandosi in sostanza di contestazione dell'apprezzamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere probatorio: la Corte ribadisce che il contribuente deve assolvere l'onere di dimostrare la perdita/distruzione dei beni e, se richiesto, anche i valori, ma nella specie tale onere era stato ritenuto adempiuto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di amministrazione dello Stato soggetta al regime della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma non applicabile alle Amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di presunzione di cessione dei beni non rinvenuti, la prova contraria può essere raggiunta dimostrando che la mancata disponibilità dei beni dipende da furto, perdita o distruzione non imputabile al contribuente, anche tramite denunce di furto complete di indicazione dei beni e della loro valorizzazione.
  • L'onere di indicare i criteri di determinazione del valore dei beni perduti rileva solo se l'Amministrazione abbia formulato specifiche richieste istruttorie; in difetto, non può essere censurata la decisione di merito che reputi sufficiente la documentazione prodotta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado sui medesimi punti decisivi, operando il limite della doppia conforme.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.