Sentenza del 17/05/2023 n. 20664 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Omessa dichiarazione - Dolo specifico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano le condanne per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) relativo all'anno 2011 (evasione IVA pari a €91.576). A.A. era la legale rappresentante formale della società e sostiene di essere stata prestanome, inconsapevole della carica e priva di poteri gestori; B.B. contesta di non aver avuto il dolo specifico e di non aver posto in essere atti gestori nel periodo configurante il tempus commissi delicti, deducendo errori di motivazione, omissione di esame di prove e travisamento delle risultanze probatorie in primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi confermando la responsabilità penale di A.A. e B.B. in concorso per il reato di omessa dichiarazione: in primo grado A.A. era stata condannata a 1 anno e 6 mesi, B.B. a 2 anni e 6 mesi; la Corte d'appello aveva ammesso la sospensione condizionale della pena per A.A. ma confermato le condanne e le misure accessorie (compresa confisca per equivalente). La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: ha considerato adeguata e logica la valutazione di merito (testimonianze dei dipendenti che indicavano B.B. come dominus, l'accettazione formale della carica da parte di A.A. in prossimità delle scadenze tributarie, l'assenza di contratti o fatture a supporto della versione difensiva), ha precisato i principi sul dolo specifico dell'omessa dichiarazione e sull'imputazione a legale rappresentante e amministratore di fatto, e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
Reato di omessa dichiarazione: delitto omissivo proprio, istantaneo e unisussistente; si consuma al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Richiede il dolo specifico di evasione (consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa) al momento della scadenza.
Concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti corresponsabili in concorso per l'omessa dichiarazione.
Distinzione tra responsabilità per violazione di un dovere di vigilanza (art. 40 c.p.) e responsabilità diretta del legale rappresentante: per gli obblighi dichiarativi la responsabilità deriva dall'obbligo gravante direttamente sul rappresentante, non da una mera violazione del dovere di controllo ex art. 40 c.p.
D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 3
Prevede che l'autore materiale dell'omissione possa essere anche il soggetto incaricato della trasmissione; la norma delimita la platea dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.
Richiamata in motivazione come riferimento a un obbligo giuridico di evitare l'evento (nel testo si sostiene che A.A. non aveva impedito l'evento pur avendo un obbligo giuridico), utilizzata per argomentare la responsabilità dell'amministratore formale.
Regola i poteri istruttori in appello; la Corte ricorda che il mancato esercizio di tali poteri è sindacabile solo se emergono lacune motivazionali manifeste nel provvedimento di merito.
Norme formali sulla redazione della sentenza d'appello: eventuali imprecisioni formali nell'intestazione non comportano necessariamente nullità se non arrecano incertezza sull'identità dell'imputato o sul contenuto decisorio.
art. 111 Cost.
Tutela del giusto processo; richiamata in relazione alle doglianze per omesso esame di argomenti difensivi e prova nuova in appello.
Massime di principio
- Il legale rappresentante formale può essere penalmente responsabile per omessa dichiarazione anche se prestanome: l'accettazione della carica comporta un obbligo diretto di presentare la dichiarazione e doveri di vigilanza; l'abdicare a tali doveri può essere prova del dolo specifico se connessa a finalità evasive.
- Il reato di omessa dichiarazione si consuma al momento previsto dalla legge (novantesimo giorno dopo la scadenza) e il dolo specifico di evasione deve sussistere in quel momento: è necessaria la consapevolezza dell'ammontare delle imposte evase, non basta la mera volontà omissiva generica.
- La qualifica di amministratore di fatto si desume da una attività gestionale significativa e continuativa (anche non totale) — es. direttive ai dipendenti, rapporti con clienti/fornitori — e la valutazione spetta al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi manifesti o travisamenti della prova.
- La mera cessione formale di quote o la trasferenza di cariche non esclude la responsabilità se il soggetto continua a esercitare o ha esercitato il controllo di fatto o ha accettato la carica in modo da rendersi consapevole della finalità evasiva.
- La differenza tra dolo 'di omissione' (volontà di non adempiere) e il dolo specifico di evasione è cruciale: la prima prova consapevolezza dell'obbligo, la seconda richiede l'intento ulteriormente volto a sottrarsi al pagamento delle imposte; per la rilevanza penale occorre quest'ultimo.
- In sede di Cassazione la strategia difensiva deve mirare a dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità/mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato; semplici proposte alternative di lettura della prova non sono sufficiente motivo di annullamento.
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