Sentenza del 16/05/2023 n. 177 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Remissione in termini - Richiesta per causa non imputabile alla parte - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. sostenendo che, pur avendo ricevuto le PEC di notifica il 9 giugno 2021, non era riuscita ad aprire gli allegati contenenti il materiale probatorio/motivazionale per cause non imputabili a lei; ha prodotto una relazione tecnica datata 21 settembre 2021 e ha richiesto nuova notifica e accesso agli atti.
La decisione
La Commissione provinciale aveva respinto i ricorsi in primo grado; in appello la Corte ha confermato l'inammissibilità della rimessione in termini. Ha ritenuto che i contenuti precettivi degli avvisi di accertamento fossero già conoscibili dalla data di notifica (9 giugno 2021) e che la parte avrebbe dovuto segnalare tempestivamente le difficoltà di apertura degli allegati al mittente o attivarsi per ottenere copia degli atti entro il termine perentorio. La relazione tecnica, redatta tre mesi dopo e generica, non ha fornito prova idonea. Perciò la richiesta di rimessione è stata dichiarata inammissibile e l'appello è stato respinto; spese del grado liquidate.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere riammessa nei termini
La norma consente la rimessione solo se la decadenza è per causa non imputabile alla parte; la giurisprudenza richiede altresì che la parte dimostri la tempestività della reazione una volta manifestatasi l'impedimento.
Corte di Cassazione - Sezioni Unite
Principio secondo cui, oltre alla non imputabilità della causa della decadenza, è necessario dimostrare la tempestività dell'iniziativa della parte (immediatezza della reazione al manifestarsi dell'impedimento) per ottenere la rimessione in termini.
Massime di principio
- La mera impossibilità tecnica di aprire allegati non garantisce di per sé la rimessione: se la notifica contiene un avviso chiaro di accertamento, la conoscenza sostanziale della contestazione è acquisita alla data di ricezione della PEC.
- Per ottenere la rimessione ai sensi dell'art. 153 c.p.c. occorrono due prove cumulative: (a) l'impedimento non deve essere imputabile alla parte; (b) la parte deve aver reagito immediatamente al manifestarsi dell'impedimento (segnalazione al mittente, richiesta di nuova notifica o accesso agli atti, ecc.).
- Le prove tecniche (perizie, relazioni informatiche) devono essere tempestive, specifiche e idonee a dimostrare la causa non imputabile; relazioni tardive e generiche hanno scarso valore probatorio.
- L'inerzia o la mancata tempestiva segnalazione di problemi relativi alla fruizione della notifica (ad es. allegati non apribili) compromette la possibilità di ottenere la rimessione: il giudice valuta negativamente la prolungata inattività della parte dopo la ricezione dell'avviso.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare immediatamente i tentativi di risoluzione (comunicazioni via PEC al mittente, richieste di nuova notifica, istanza di accesso agli atti) e conservare le prove temporali di tali iniziative per poter giustificare la mancata proposizione del ricorso nei termini.
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