Cassazione Civile, Ordinanza n. 21343/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento disposto da una società postale nei confronti di una lavoratrice dopo la sua riammissione in servizio a seguito di precedente accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La società aveva comunicato la riammissione presso una sede del Lazio e, contestualmente, il trasferimento presso un ufficio di Torino, giustificandolo con l'impossibilità di impiegare la dipendente nella sede di provenienza per mancanza di posti disponibili. La Corte d'appello aveva però dichiarato illegittimo il trasferimento, ritenendo non provate le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c., e insufficiente la documentazione prodotta, anche alla luce delle prove testimoniali. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 2103 c.c., dell'Accordo quadro del 14 febbraio 2014 e dell'art. 38 del CCNL 2011, sostenendo che l'accordo collettivo, volto a gestire uno squilibrio occupazionale con criteri concordati con le OO.SS., sarebbe di per sé idoneo a integrare la ragione organizzativa del trasferimento e che la Corte territoriale avrebbe applicato in modo erroneo precedenti relativi a un diverso accordo collettivo del 2004, ormai abrogato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non negava in astratto la rilevanza dell'accordo collettivo, ma affermava che il rispetto dell'accordo non esonerava il datore di lavoro dalla prova delle concrete ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il singolo trasferimento. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento consolidato in materia di trasferimenti di dipendenti postali riamessi in servizio, secondo cui accordi collettivi che disciplinino criteri di riequilibrio dell'organico non possono derogare alla necessità di dimostrare i presupposti di legittimità del trasferimento ex art. 2103 c.c. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è invocato come norma processuale per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 41 Cost.
richiamato a sostegno della libertà di iniziativa economica e del potere organizzativo del datore di lavoro
è la norma di riferimento sul trasferimento del lavoratore, che richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
Accordo del 14.2.2014
è considerato un accordo collettivo volto a gestire uno squilibrio occupazionale, ma non sufficiente da solo a provare la legittimità del singolo trasferimento
art. 38 c.c.n.l. del 2011
è richiamato come fonte collettiva disciplinante l'istituto del trasferimento in raccordo con la norma codicistica
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova della legittimità del trasferimento
richiamato per il rito camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è la base del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla legittimità di un trasferimento del lavoratore, la parte datoriale deve provare in concreto le ragioni tecniche, organizzative e produttive del singolo provvedimento: la mera esistenza di un accordo collettivo che disciplini criteri generali di gestione degli esuberi non basta di per sé a legittimare il trasferimento.
- L'autonomia collettiva non può esonerare il datore di lavoro dall'osservanza di norme inderogabili che presidiano lo ius variandi; l'accordo sindacale va interpretato in coordinamento con l'art. 2103 c.c. e con la disciplina generale dell'istituto.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a valorizzare un profilo astratto senza censurare l'accertamento decisivo sulla mancanza di prova delle concrete esigenze aziendali.
- La prova delle esigenze organizzative non può risolversi in documentazione statica o meramente formale, dovendo trovare riscontro nella realtà effettiva dell'organizzazione aziendale al momento del trasferimento.
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