Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21377/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo che aveva contestato la legittimità di un appalto formalmente intercorso tra una società committente e una cooperativa, ritenuto dagli enti previdenziali non genuino e qualificabile come interposizione illecita di manodopera. La Corte d'appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda della società volta ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo e assicurativo, affermando che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione acquisita, mancavano autonomia organizzativa e apporto imprenditoriale sufficiente dell'appaltatore. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che l'accertamento di un appalto non genuino sarebbe stato precluso perché i lavoratori non avevano chiesto la riqualificazione del rapporto; 2) omesso esame di fatti decisivi, relativi all'unicità o meno del committente, all'esercizio del potere organizzativo da parte della cooperativa e alla sua attività decisionale; 3) violazione degli artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003, deducendo che il coordinamento del personale era compatibile con un appalto lecito e non poteva essere confuso con un potere direttivo della committente; 4) omesso esame di ulteriori fatti decisivi, cioè l'esistenza dell'appaltatore sul territorio da tempo, la pluralità di committenti e la gestione diretta del personale con assunzione del rischio d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha affermato che, in tema di omesso versamento di contributi e di accertamento della natura fittizia del rapporto interposto, l'ente previdenziale può far valere incidentalmente la questione pregiudiziale senza che sia necessaria una previa azione del lavoratore per l'accertamento dell'interposizione fittizia o per la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore; ha ritenuto inammissibili i motivi di vizio motivazionale perché formulati come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e perché riferiti a una pluralità di fatti, non al singolo fatto storico decisivo richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c.; ha inoltre giudicato infondate le censure di violazione di legge, osservando che la Corte territoriale aveva applicato criteri conformi alla giurisprudenza di legittimità e aveva effettuato un apprezzamento di merito sull'ingerenza della committente nella direzione del personale, insindacabile in cassazione se non specificamente censurato nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore di INPS e INAIL e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come norma relativa alla disciplina dell'interposizione illecita di manodopera e alla qualificazione dei rapporti di appalto.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato per affermare che l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore può risultare anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e dall'assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché in realtà dirette a contestare l'apprezzamento dei fatti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo come mancata considerazione di uno specifico fatto storico decisivo; non consente la rivalutazione complessiva delle prove né la deduzione di una pluralità di fatti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità che sorreggono il principio affermato.

  • art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, l'ente può contestare incidentalmente la natura fittizia o interposta del rapporto di lavoro anche senza che il lavoratore abbia promosso un autonomo giudizio di riqualificazione del rapporto: l'accertamento della genuinità dell'appalto è questione pregiudiziale rilevabile nel giudizio promosso contro la pretesa contributiva.
  • L'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo consente al giudice di decidere sulla debenza dei contributi e sulle conseguenze sanzionatorie anche a prescindere da una previa pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per denunciare genericamente più circostanze fattuali: è necessario indicare uno specifico fatto storico, decisivo e non esaminato.
  • La qualificazione di un appalto come genuino o illecito dipende da un accertamento di merito fondato su elementi fattuali quali autonomia organizzativa, esercizio del potere direttivo, coordinamento tra le parti e assunzione del rischio d'impresa; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del controllo di legittimità.
  • La possibilità di coordinamento tra committente e appaltatore non è di per sé incompatibile con l'appalto, ma diviene indice di illiceità quando si traduce in ingerenza della committente nella direzione del personale dell'appaltatore e nella mancanza di un effettivo apporto imprenditoriale di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.