Cassazione Civile, Ordinanza n. 16413/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione contestava alla società contribuente, nell'ambito del consolidato fiscale di gruppo, la deduzione per l'anno d'imposta 2004 di importi qualificati come svalutazione/perdite su crediti: euro 1.686.280,00 relativi a crediti verso una cooperativa poi fallita, e euro 465.290,00 relativi a crediti ritenuti inesigibili. L'avviso di accertamento veniva notificato sia alla consolidata sia alla consolidante; era inoltre irrogata una sanzione. I giudici di merito accoglievano parzialmente le ragioni della contribuente, ritenendo deducibile integralmente il primo importo e in parte il secondo. In Cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato il contenuto del pvc, dal quale emergevano, a suo dire, l'estraneità dei crediti all'oggetto sociale e l'assenza dei presupposti di inerenza; 2) violazione degli artt. 101 e 109 TUIR, perché la perdita sarebbe stata imputabile al periodo d'imposta 2003, coincidente con il fallimento del debitore, e non al 2004; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 111 Cost. e delle norme processuali richiamate, in relazione soprattutto alla deducibilità dei crediti inesigibili.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo, nei limiti in cui la motivazione della CTR era effettivamente apparente con riguardo alla deducibilità dei crediti inesigibili per euro 134.376,91, perché la sentenza di merito si era limitata ad affermare in modo tautologico che i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità risultavano dalle prove prodotte, senza indicare quali prove e perché fossero idonee. Ha invece ritenuto non sussistente il vizio di motivazione apparente per la parte relativa ai crediti verso la cooperativa fallita, poiché la CTR aveva esplicitato, sia pure sinteticamente, il ragionamento fondato sull'esistenza di effetti cambiari e sul fallimento del debitore. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per difetto dei requisiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e perché, a fronte di doppia conforme, mancava la necessaria allegazione di diversità delle ragioni di fatto; il secondo per difetto di specificità e perché introduceva una questione non ritualmente dedotta nei gradi di merito e comunque non contenuta nell'atto impositivo. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; la Corte distingue però tra motivazione sufficiente e motivazione apparente sulla sussistenza di tali presupposti.
Richiamato quale criterio di competenza economica per l'imputazione temporale delle componenti negative di reddito, ma la censura dell'Ufficio è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dall'Ufficio come norma sull'inerenza dei costi; la Corte non esamina nel merito la deduzione perché il motivo è inammissibile.
Norme sul consolidato fiscale di gruppo, richiamate per descrivere il regime applicato alle società contribuente e consolidante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per introduzione di questione nuova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile salvo che il ricorrente alleghi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è costituzionalmente insufficiente solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, non quando sia solo sintetica.
artt. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente nel processo tributario.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.
Richiamato dall'Ufficio nel motivo di nullità, senza rilievo decisivo nel dispositivo.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione apparente.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel contenzioso tributario è vietato in appello introdurre domande o motivi nuovi; il divieto vale anche per l'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di percepire il fondamento della decisione; è sufficiente, invece, una motivazione anche sintetica purché renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non allega che le due decisioni di merito siano fondate su diverse ragioni di fatto.
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria non può in appello modificare il fondamento giustificativo della pretesa rispetto a quello contenuto nell'avviso di accertamento, perché il divieto di domande nuove opera anche nei suoi confronti.
- Le perdite su crediti possono essere dedotte solo se la sentenza di merito accerta in modo intelligibile la sussistenza dei presupposti normativi di certezza, oggettiva determinabilità e, ove rilevante, assoggettamento del debitore a procedura concorsuale; una formula apodittica che richiami genericamente le prove prodotte non è sufficiente.
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