Ordinanza n. 3515/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. CQ/2026/63282 del 19 maggio 2026 di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 novies della L. 241/1990 della SCIA prot. CQ/2025/16814 del 13/02/2025, notificato in data 19 maggio 2026; - della comunicazione prot. n. CQ/2026/12659 del 30 gennaio 2026, avente a oggetto “Comunicazione di contrasto per la S.C.I.A, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/01 s.m.i., art. 19 della L 241/90 s.m.i. ed art. 22 della L.R. 15/2008 s.m.i, pervenuta con prot. n. CQ/2025/16814 del 13/02/2025”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA e comunicazione di contrasto relativa alla stessa SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui Roma Capitale ha annullato in autotutela una SCIA relativa a interventi edilizi, nonché la precedente comunicazione di contrasto. Ha dedotto, in particolare, l’insussistenza dei presupposti per l’intervento amministrativo, la violazione dell’art. 19 della l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo anche che l’immobile sarebbe stato realizzato anteriormente al 1962 e, secondo la prospettazione richiamata dal giudice, anteriormente al 1934, con conseguente assenza dell’obbligo di titolo edilizio. La ricorrente ha inoltre prospettato il consolidamento della SCIA per effetto del decorso del tempo e della tardiva adozione degli atti comunali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris, precisando che la valutazione è sommaria e resta salva quella della fase di merito. Il Collegio ha ritenuto non provato lo stato legittimo dell’immobile, il cui onere grava sulla ricorrente ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. La mera allegazione della realizzazione dell’edificio tra il 1960 e il 1962 è stata considerata neutra, poiché nel Comune di Roma l’obbligatorietà del titolo edilizio sussisteva almeno dal 1934; inoltre, la perizia prodotta indicava un periodo di costruzione più ampio, tra il 1960 e il 1967, e la tesi risultava contestata dalla documentazione dell’Amministrazione. Il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 27 del d.P.R. 380/2001, anziché l’art. 19 della l. 241/1990, trattandosi di possibile abuso edilizio in assenza di adeguato titolo. La SCIA non determina il consolidamento della posizione del segnalante quando l’attività è difforme dal titolo abilitativo; in tal caso restano esercitabili i poteri di vigilanza e repressione dell’abuso edilizio, senza limiti di decadenza o prescrizione, trattandosi di illecito permanente. In ogni caso, una falsa rappresentazione dei fatti circa l’epoca di costruzione dell’immobile non sarebbe idonea a far decorrere il termine previsto dall’art. 19, comma 4, della l. 241/1990. Sono state quindi ritenute infondate anche le censure sui presupposti e sull’obbligo motivazionale riferiti all’art. 19, non applicabile alla fattispecie secondo la ricostruzione cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione.
Pone a carico della parte interessata l’onere di provare lo stato legittimo dell’immobile; tale prova è stata ritenuta mancante.
È stato ritenuto applicabile ai poteri di vigilanza e repressione dell’abuso edilizio in assenza di adeguato titolo, invece dell’art. 19 della l. 241/1990.
Il TAR ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie di abuso edilizio in assenza di adeguato titolo; ha inoltre rilevato che una falsa rappresentazione dei fatti non consente di far decorrere il termine previsto dal comma 4.
È indicato quale base normativa del provvedimento comunale di annullamento in autotutela, ma la decisione cautelare esclude che le censure riferite ai suoi presupposti siano fondate nel caso concreto.
Massime di principio
- La parte che invoca la legittimità edilizia dell’immobile deve fornire la prova dello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001; la mera allegazione dell’epoca di costruzione, soprattutto se non coerente con la documentazione prodotta, non è sufficiente.
- Nel Comune di Roma, la realizzazione di un edificio asseritamente avvenuta tra il 1960 e il 1962 non esclude di per sé l’obbligo di titolo edilizio, vigente quantomeno dal 1934.
- Quando l’attività edilizia è eseguita in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, la disciplina dei poteri di vigilanza e repressione dell’abuso edilizio prevale su quella relativa ai limiti temporali dei controlli sulla SCIA; l’abuso edilizio, quale illecito permanente, non si consolida per il mero decorso del tempo.
- La falsa rappresentazione delle circostanze di fatto da parte del privato impedisce di invocare il decorso del termine previsto dall’art. 19, comma 4, della l. 241/1990.
- La tardiva archiviazione di una SCIA non sana un abuso edilizio quando manchi un adeguato titolo abilitativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 365/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 366/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 1385/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →