Ordinanza n. 366/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 109 del 15 aprile 2026 emessa dal Dirigente dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Arzignano, notificata in data 15 aprile 2026 ai signori Fabio Pellizzari e Michela Gasparoni, avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi su immobili siti in Via Mure n. 18D”, relativa agli immobili catastalmente identificati al NCEU al foglio 30, mappale 2151, subalterni 2, 3 e 4; - se ed in quanto necessario, della comunicazione in data 26 marzo 2026 (prot. n. 0012317/2026), notificata in data 27 marzo 2026, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 volta alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi su immobili siti in Via Mure 18D”, a firma digitale del Dirigente dell’Area Gestione del Territorio, arch. Alessandro Mascarello; - se ed in quanto necessario, della relazione tecnica per verifica edilizia ed urbanistica prot. n. 31878 del 15 ottobre 2010 nella misura in cui costituisce presupposto istruttorio dell’ordinanza impugnata; - se ed in quanto necessario, dei provvedimenti richiamati nell’ordinanza impugnata ed in particolare: del diniego del 25 giugno 2025 relativo alla pratica edilizia n. 24PC079; dei dinieghi relativi alle pratiche edilizie nn. 15PC040 e 21PC004, definitivamente denegate con provvedimento dell’11 luglio 2024; ove occorra, del verbale n. 424/2011 della Polizia Locale di Arzignano e degli accertamenti ivi contenuti, nella misura in cui posti a fondamento dell’ordinanza impugnata; ove occorra ed in parte qua, della Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano, adottata con deliberazione consiliare n. 45 del 27 luglio 2023 ed approvata con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2024, nonché della Variante n. 18 al Piano degli Interventi, adottata con deliberazione consiliare n. 58 del 24 settembre 2024 ed approvata con deliberazione n. 95 del 19 dicembre 2024; ove occorra ed in parte qua, del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Arzignano, approvato con DGRV n. 3969 del 16 dicembre 2008 e successive varianti, nonché del Piano degli Interventi approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28 aprile 2009 e successive varianti, nella sola parte in cui le relative previsioni urbanistiche siano poste a fondamento dell’ordinanza impugnata e ostino al recupero residenziale del compendio dei ricorrenti; ove occorra ed in parte qua, del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 28 aprile 2021, nella misura in cui sia posto a fondamento dell’ordinanza demolitoria oggi gravata; il tutto fatte salve le impugnazioni già proposte nei separati giudizi pendenti ai nn. r.g. 1006/2024, 758/2025 e 1680/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, inerente, consequenziale, procedimentale e/o finale, anche allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a immobili siti in Via Mure n. 18D, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi adottata dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Arzignano, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, alla relazione tecnica del 2010, ai dinieghi relativi a precedenti pratiche edilizie, agli accertamenti della Polizia Locale, agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio richiamati quali presupposti dell'ordinanza. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; precisa tuttavia che le doglianze riguardano, in particolare, la qualificazione della natura dell'intervento edilizio eseguito, questione ritenuta meritevole di approfondito esame nella fase di merito. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione impugnata. Il giudice ha ritenuto che le doglianze, soprattutto con riguardo alla qualificazione dell'intervento edilizio, necessitino di un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare e da svolgersi nel giudizio di merito, anche alla luce delle eventuali difese dell'amministrazione, rimasta non costituita. Ha ravvisato il periculum in mora nella gravità delle conseguenze derivanti dall'esecuzione dell'ordinanza e ha disposto la sospensione per decidere la controversia re adhuc integra. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 21 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Sono richiamati quali disciplina della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo impugnata, senza che l'ordinanza cautelare definisca la relativa questione di legittimità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le doglianze relative alla qualificazione giuridica e tecnica di un intervento edilizio richiedono un approfondito accertamento, il giudice può rinviare il pieno esame della questione alla fase di merito senza anticiparne la definizione.
- La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione può essere disposta quando l'esecuzione dell'atto comporti conseguenze gravi per il ricorrente e sussista quindi il periculum in mora, anche in presenza di una valutazione del fumus che richieda ulteriori approfondimenti.
- La sospensione dell'atto impugnato può essere accordata per consentire la decisione della controversia re adhuc integra, evitando che l'esecuzione del provvedimento produca effetti potenzialmente irreversibili prima dell'esame pieno nel merito.
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