Ordinanza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 2.4.2026 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Belfiore, dott.ssa Graziana Tondini, che ha CONFERMATO l’ordinanza di sospensione lavori edili in data 10.02.2026 n. 1308 prot., nonché della successiva comunicazione in data 5.5.2026, e di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa, oltre alla citata ordinanza di sospensione lavori edili in data 10.02.2026 n. 1308 prot., anche la comunicazione di ulteriore motivo ostativo del 19.2.2026 prot. 1666 di asserita irregolarità del DURC dell’impresa esecutrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha confermato e prorogato la sospensione dei lavori edilizi avviati sulla base di una SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché successiva comunicazione e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un vecchio fabbricato residenziale in cattivo stato di conservazione, ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione, indicando nella relazione tecnica la demolizione degli elementi fatiscenti portanti e non portanti. Dopo un sopralluogo, il Comune ha adottato un’ordinanza di sospensione dei lavori per 45 giorni, ritenendo che fosse stata effettuata la completa demolizione del fabbricato, in difformità dalla SCIA. Con il successivo provvedimento del 2 aprile 2026 l’Amministrazione ha confermato e prorogato la sospensione, senza individuare un termine finale, prospettando l’illegittimità dell’intervento sino all’approvazione della riduzione del grado di protezione dell’immobile. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo inoltre che il privato avrebbe potuto riprendere i lavori a proprio rischio, poiché l’intervento sarebbe privo di titolo e in contrasto con la disciplina urbanistica. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la protrazione indefinita della sospensione, l’assenza di un formale provvedimento definitivo in relazione alla SCIA alternativa al permesso di costruire e l’insufficienza della mera corrispondenza amministrativa a formalizzare il preteso contrasto urbanistico. È inoltre emerso che l’irregolarità del DURC dell’impresa esecutrice era stata successivamente regolarizzata.
La decisione
Il TAR ha accolto in sede cautelare la domanda di sospensione del provvedimento del 2 aprile 2026. Ha ritenuto non condivisibili, allo stato sommario proprio della fase cautelare, le eccezioni comunali: l’impugnazione della prima ordinanza di sospensione non era necessaria, poiché la lesività emergeva dal successivo atto di proroga; il rinnovo della sospensione aveva mantenuto il cantiere in una situazione di incertezza e paralisi, senza un termine finale; il preteso contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica doveva essere formalizzato con uno specifico provvedimento, adeguatamente sostanziato, non potendo desumersi soltanto dalla corrispondenza intercorsa. Il Comune non aveva adottato un provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 in relazione alla SCIA alternativa al permesso di costruire, ma aveva assunto soltanto determinazioni provvisorie e interlocutorie. Il TAR ha quindi sospeso l’atto impugnato, rinviando la trattazione del merito all’udienza indicata nel dispositivo e compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
In presenza di una SCIA alternativa al permesso di costruire, l’Amministrazione deve formalizzare con uno specifico provvedimento definitivo le determinazioni conseguenti all’accertato contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia; non è sufficiente la mera corrispondenza amministrativa.
Massime di principio
- La proroga o il rinnovo di una sospensione dei lavori edilizi può costituire un autonomo atto lesivo, impugnabile anche quando la prima sospensione temporanea non sia stata impugnata, se il successivo atto prolunga la paralisi del cantiere o aggrava la posizione del privato.
- La sospensione dei lavori edilizi non può essere protratta sine die mediante atti privi di un termine finale, soprattutto quando l’Amministrazione prospetti soltanto in via provvisoria l’illegittimità dell’intervento.
- Dopo la presentazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire, il preteso contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia deve essere formalizzato mediante uno specifico provvedimento conclusivo e adeguatamente motivato; la sola corrispondenza intercorsa tra Amministrazione e privato non è sufficiente.
- In sede cautelare, la permanenza di una situazione di incertezza amministrativa che mantenga fermo un cantiere già avviato può integrare un pregiudizio attuale e giustificare la sospensione dell’atto che proroga la sospensione dei lavori.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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