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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1. comunicazione di avvio del procedimento n. 104/2026 relativa all'autorizzazione paesaggistica ordinaria (prot. n. 3825 del 26.03.2026), nella parte in cui dispone: "la presente pratica viene trasmessa all'Ufficio Edilizia Privata per la relativa istruttoria e per quanto di competenza, al fine di valutare l'effettiva realizzazione, come chiarito anche dalla Soprintendenza BB.AA. di Verona con nota del 22/12/2021 – n° 00034467-P. Frattanto il procedimento paesaggistico si intende SOSPESO" notificata il 26.03.2026; 2. comunicazione di sospensione della SCIA prot. n. 4341 del 09.04.2026 (pratica n. 105/2026/SALT), con cui il Settore Edilizia Privata ha sospeso la SCIA presentata il 27.03.2026 "in attesa dell'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica" notificata in data 9.04.2026; 3. comunicazione di interruzione termini per richiesta integrazioni prot. n. 4807 del 20.04.2026 (pratica n. 104/2026), con cui il Settore Paesaggio ha disposto l'interruzione del procedimento paesaggistico sulla base della relazione tecnico-giuridica del Responsabile dell'Edilizia Privata prot. n. 4573 del 14.04.2026, notificato in data 20.04.2026; 4. ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ancorché non conosciuto; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sui procedimenti amministrativi avviati con le istanze prot. n. 3825 del 26.03.2026 (autorizzazione paesaggistica – pratica n. 104/2026) e prot. n. 3876 del 27.03.2026 (SCIA edilizia – pratica n. 105/2026); e per la declaratoria della decadenza delle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.05.2025, per effetto della restituzione del Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al Piano degli Interventi disposta con Parere VAS n. 34 del 19.02.2026 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica; e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente in conseguenza dell'illegittima inerzia procedimentale e delle sospensioni reciproche illegittime, con riserva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria.

Giustizia amministrativa202601011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di sospensione e interruzione dei procedimenti relativi a un'autorizzazione paesaggistica ordinaria e a una SCIA edilizia, adottati in applicazione delle misure di salvaguardia urbanistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona agricola E del PRG e sottoposto a vincolo paesaggistico, aveva già ottenuto un permesso di costruire per un ampliamento e aveva presentato una nuova istanza di permesso di costruire in variante per un ulteriore ampliamento. Dopo la sospensione di tale procedimento, motivata dall'applicazione delle misure di salvaguardia conseguenti all'adozione della modifica dell'art. 4.4 delle Norme di attuazione del Piano, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria e una SCIA edilizia per un intervento comprendente un parziale aumento di volume e una piscina interrata. Il Comune ha sospeso la SCIA in attesa dell'autorizzazione paesaggistica, ha sospeso il procedimento paesaggistico e ne ha interrotto i termini per richiesta di integrazioni, richiamando la perdurante efficacia delle misure di salvaguardia. Il ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, deducendo, in particolare, che le misure di salvaguardia introdotte dalla deliberazione consiliare n. 22 del 28 maggio 2025 sarebbero decadute a seguito della restituzione del Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al Piano degli Interventi disposta dalla Commissione regionale VAS. Ha inoltre promosso azione contro il silenzio-inadempimento sui procedimenti edilizio e paesaggistico, chiesto l'accertamento della decadenza delle misure di salvaguardia e domandato il risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia e dalle sospensioni procedimentali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui il parere negativo della Commissione regionale VAS e la restituzione del Rapporto Ambientale avrebbero determinato la decadenza delle misure di salvaguardia. Il parere VAS è espressamente conclusivo soltanto del sub-procedimento di VAS avviato con l'istanza comunale del 22 maggio 2025 e non ha concluso il procedimento pianificatorio; pertanto, le misure di salvaguardia risultano, in via sommaria, ancora operative. Quanto al periculum, il bilanciamento degli interessi impone di accordare prevalenza all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela di una zona di particolare pregio paesaggistico. Il Comune è stato ritenuto vittorioso nella fase cautelare e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l'assenza del necessario fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 29 l.r. Veneto 11/2004

    Richiamato quale fondamento delle misure di salvaguardia connesse all'adozione della modifica dello strumento urbanistico; tali misure sono state ritenute prima facie ancora operative.

  • d.lgs. 42/2004

    Individua il vincolo paesaggistico gravante sull'area in cui è situato l'immobile; la tutela paesaggistica è stata valorizzata nel bilanciamento cautelare.

Massime di principio

  • La conclusione del solo sub-procedimento di VAS, anche mediante parere negativo o restituzione del Rapporto Ambientale, non determina di per sé la conclusione del procedimento di pianificazione urbanistica né la decadenza delle misure di salvaguardia collegate all'adozione dello strumento, quando il procedimento pianificatorio risulti ancora pendente.
  • In sede cautelare, la perdurante efficacia prima facie delle misure di salvaguardia urbanistica può giustificare la sospensione dei procedimenti edilizi e paesaggistici relativi a interventi incompatibili con la disciplina urbanistica adottata.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela di una zona di particolare pregio paesaggistico può prevalere sull'interesse privato alla prosecuzione immediata dei procedimenti abilitativi.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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