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Ordinanza

Ordinanza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città sostenibile – Settore Sportello Unico Edilizia prot. 2026/0176273 del 1° aprile 2026, recante “Diffida a conformare ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni l’edificio alle norme urbanistiche, regolamentari edilizie a seguito dell’accertamento di opere edilizie abusive eseguite in contrasto con la predetta normativa”; - della nota comunale prot. 2026/0164014 del 25 marzo 2026, recante rigetto delle osservazioni procedimentali; - della nota comunale prot. 2026/68970 del 4 febbraio 2026, recante comunicazione di avvio del procedimento; - dell’istruttoria tecnica d’ufficio del 3 febbraio 2026; - nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, dell’art. 78 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, approvato con DCC n. 70 del 13 dicembre 2019;

Giustizia amministrativa202601021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a conformare l’edificio alle norme urbanistiche e edilizie, adottata ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, relativa all’installazione di un condizionatore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la diffida comunale, il rigetto delle osservazioni procedimentali, la comunicazione di avvio, l’istruttoria tecnica e, nei limiti dell’interesse, l’art. 78 del Regolamento edilizio comunale. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 27 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 l. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente esercitato il potere repressivo previsto dall’art. 27 nei confronti di un intervento che la stessa amministrazione aveva riconosciuto come riconducibile all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001. È inoltre emerso che il motocondensante era stato collocato, dopo lavori condominiali protrattisi da marzo 2023 a febbraio 2024, in sostituzione di un impianto già presente da anni nella medesima posizione; il controinteressato lamentava la vicinanza dell’impianto alla porta-finestra della propria camera da letto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della diffida principale. In sede di esame sommario, ha ritenuto plausibile, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, che il Comune non possa sindacare ulteriori profili di legittimità oltre alla riconducibilità dell’opera alla relativa categoria quando si tratti di interventi soggetti a CILA e, a maggior ragione, di edilizia libera. Il Collegio ha comunque precisato che le doglianze necessitano dell’approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha ravvisato il periculum in mora perché, con l’approssimarsi della stagione estiva, la rimozione o inutilizzabilità del condizionatore avrebbe pregiudicato il migliore godimento dell’unità immobiliare. La vicinanza dell’impianto alla porta-finestra del controinteressato non è stata ritenuta elemento nuovo, poiché l’impianto era stato collocato nella posizione di uno precedente già esistente da anni. È stata fissata l’udienza pubblica per il 21 gennaio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; sulla base dei relativi presupposti il TAR ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Rileva per la qualificazione dell’intervento come attività edilizia libera.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Prevede il potere repressivo edilizio esercitato dal Comune mediante la diffida impugnata; in sede cautelare il TAR ha ritenuto dubbia la possibilità di utilizzarlo per sindacare ulteriori profili rispetto alla riconducibilità dell’opera alla categoria edilizia pertinente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della dedotta violazione di legge.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della segnalazione certificata e ai limiti dei poteri amministrativi sull’intervento edilizio.

  • art. 78 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia

    Impugnato, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, quale norma regolamentare presupposta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’amministrazione abbia riconosciuto un intervento come attività edilizia libera, è plausibile ritenere che il potere repressivo non possa essere esercitato per sindacare ulteriori profili di legittimità diversi dalla riconducibilità dell’opera alla categoria edilizia pertinente.
  • La tutela cautelare contro un provvedimento edilizio richiede una valutazione sommaria del fumus e del periculum; il fumus può sussistere quando l’atto comunale appaia adottato in contrasto con la qualificazione dell’intervento come edilizia libera, mentre il periculum può derivare dal pregiudizio al migliore utilizzo dell’immobile conseguente alla rimozione o alla privazione dell’impianto durante la stagione estiva.
  • La collocazione di un impianto in sostituzione di un apparato già presente da anni nella medesima posizione può escludere, in sede cautelare, la novità della situazione lamentata dal controinteressato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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