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Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​​ anche in via monocratica, del provvedimento della Direzione SUAP e SUEP del Comune di Verona prot. n. 0171894/2026 del 06.05.2026, comunicato in pari data, con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente ex art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990 volta all’inibizione dei lavori relativi alla SCIA n. 2026/06.03/01902 e/o comunque al ripristino dello stato dei luoghi, corrispondenti alle porzioni scoperte dei mapp. nn.. 472-783 del foglio n. 138 del N.C.E.U. di Verona (cfr. doc. 1); per quanto occorrer possa e nei termini di cui appresso, degli artt. 26 e 46 delle N.T.O. del vigente P.I. del Comune di Verona; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque inerente all’intervento di cui alla SCIA n. 2026/06.03/01902; nonché per la condanna del Comune di Verona, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi già sollecitati con l’istanza P.G. n. 164115 del 29.04.2026.

Giustizia amministrativa202600995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’istanza volta all’inibizione dei lavori oggetto di SCIA per la realizzazione di una piscina interrata entro la fascia di rispetto di 100 metri dai depositi di materiali esplosivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Verona aveva respinto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990, chiedendo l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi nei confronti dei lavori relativi a una SCIA per la realizzazione di una piscina interrata su aree prossime ai propri depositi di cartucce e materiali esplosivi. Secondo la ricorrente, l’intervento ricadeva, almeno parzialmente, nella fascia di rispetto di 100 metri prevista dalla disciplina statale in materia di depositi di esplosivi e richiamata dagli artt. 26 e 46 delle N.T.O. del piano degli interventi comunale. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione del D.M. 18 luglio 2001, del R.D. 635/1940 e dell’allegato B, nonché delle norme urbanistiche comunali; la violazione degli artt. 116 e seguenti Cost.; l’illegittimità derivata; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. La tesi centrale era che il divieto di edificazione nella fascia di rispetto dovesse essere interpretato in senso estensivo e cautelativo, comprendendo anche opere pertinenziali, come una piscina, idonee ad aumentare la presenza e la permanenza di persone in prossimità dei depositi. Con decreto monocratico n. 309/2026 era stata accolta la domanda cautelare urgente, ordinando al Comune il riesame dell’istanza alla luce della disciplina statale di massima tutela. Successivamente, l’11 giugno 2026, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia oggetto della SCIA fino alla definizione del giudizio di merito.

La decisione

Il collegio ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento comunale dell’11 giugno 2026 aveva già vietato la prosecuzione dei lavori relativi alla piscina fino alla definizione del giudizio di merito. Tale sopravvenienza ha assicurato, nelle more della decisione definitiva, la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente, rendendo non più necessario procedere alla valutazione collegiale della sospensione del diniego originario né al riesame della domanda già accolta in via monocratica. Il collegio non ha quindi deciso nel merito la qualificazione della piscina rispetto alla fascia di rispetto né la legittimità definitiva del provvedimento impugnato. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 gennaio 2027 e ha condannato il Comune al pagamento di 1.000 euro di spese della fase cautelare in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la disposizione per sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi dell’amministrazione nei confronti dell’attività oggetto di SCIA.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base per la domanda cautelare monocratica urgente, accolta con decreto presidenziale in ragione del danno grave ed estremo prospettato dalla ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare collegiale.

  • D.M. 18 luglio 2001

    I locali di deposito ... devono distare non meno di metri 100 dagli edifici esterni alla recinzione

    La disciplina è stata ritenuta dal decreto monocratico espressiva di una tutela statale particolarmente rigorosa e di una fascia di rispetto di 100 metri dai depositi di materiali esplosivi; il collegio, tuttavia, non ha definito in via collegiale l’interpretazione della norma.

  • R.D. 635/1940 e allegato B

    Richiamati quali fonti della disciplina regolamentare in materia di depositi di materiali esplosivi e sicurezza.

  • art. 26 N.T.O. del P.I. del Comune di Verona

    Richiamato quale disposizione comunale generale sulle fasce di rispetto, con salvezza dei divieti o delle limitazioni più restrittive previsti dalla normativa statale.

  • art. 46 N.T.O. del P.I. del Comune di Verona

    Richiamato quale disposizione urbanistica comunale collegata alla disciplina statale di sicurezza applicabile all’area prossima ai depositi di esplosivi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della sua decisione, l’amministrazione adotta un provvedimento che assicura concretamente la tutela richiesta dal ricorrente per tutta la durata del giudizio di merito.
  • L’adozione di un provvedimento amministrativo successivo che vieta la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA può assorbire l’interesse alla sospensione del precedente diniego di esercizio dei poteri inibitori, senza determinare necessariamente la definizione della controversia principale.
  • La sopravvenuta improcedibilità della domanda cautelare non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell’intervento edilizio né sulla corretta interpretazione della fascia di rispetto prevista dalla disciplina di sicurezza per i depositi di materiali esplosivi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interessePrincipi di precauzione e prevenzione

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