Cassazione Civile, Ordinanza n. 30262/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, impugnato dal contribuente. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Il contribuente proponeva appello; l'Ufficio, nelle controdeduzioni, riferiva di non aver ricevuto l'atto e contestava anche la cancellazione dall'albo del difensore. Successivamente il contribuente, costituitosi con nuovo difensore, depositava un atto in cui dichiarava di rinunciare all'appello. La CTR dichiarava però cessata la materia del contendere, ritenendo che il contribuente avesse aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e che avesse versato quanto dovuto, dando atto dell'assenso dell'Agenzia. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la CTR aveva pronunciato una cessazione della materia del contendere diversa dalla rinuncia all'appello effettivamente dichiarata dal contribuente; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 196/2016, sostenendo l'erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché la definizione agevolata riguarderebbe solo i carichi affidati alla riscossione e non anche l'atto impositivo presupposto. La Corte accoglie il primo motivo e assorbe il secondo.
La decisione
La Corte rileva che l'istanza del contribuente doveva essere qualificata come rinuncia al ricorso in appello ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, e non come cessazione della materia del contendere. La CTR ha quindi pronunciato ultra petitum, essendo stata adottata una causa di estinzione diversa da quella derivante dall'atto processuale compiuto dall'appellante. Inoltre, la cessazione della materia del contendere presuppone un concorde accertamento dell'integrale soddisfazione della pretesa tributaria, che nel caso non risultava, poiché il rappresentante dell'Ufficio aveva dichiarato di non aver potuto prendere visione dei pagamenti effettuati. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
La pronuncia su una causa estintiva diversa da quella dedotta integra vizio di ultrapetizione.
È il parametro di deduzione del vizio processuale di ultrapetizione.
È il parametro di deduzione della violazione di legge denunciata con il secondo motivo.
La dichiarazione dell'appellante di "rinunciare agli atti ed all'impugnazione" va qualificata come rinuncia al ricorso, con estinzione del processo se accettata dalle parti costituite.
art. 6 d.l. n. 196/2016
Richiamato per contestare l'applicabilità della definizione agevolata ai carichi affidati alla riscossione, ma il motivo è assorbito.
L. 1 dicembre 2016 n. 2252
Citata nel testo come riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Massime di principio
- Quando l'appellante dichiara di rinunciare all'impugnazione, il giudice deve qualificare l'atto secondo il suo contenuto effettivo e applicare la disciplina della rinuncia al ricorso, senza trasformarlo in una diversa causa estintiva non richiesta dalle parti.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza di un accertamento chiaro e concorde dell'integrale soddisfazione della pretesa fiscale o della sopravvenuta eliminazione della lite.
- La pronuncia che attribuisce al comportamento processuale della parte un significato diverso da quello desumibile dall'atto integra ultrapetizione e viola l'art. 112 c.p.c.
- L'interesse dell'Amministrazione a impugnare sussiste quando la diversa qualificazione dell'estinzione del giudizio può pregiudicare la posizione sostanziale dell'Ufficio, ad esempio impedendo il passaggio in giudicato di una decisione ad esso favorevole.
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