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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18313/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, riferita al solo trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fosse non consentita in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette; inoltre, il ricorso non si confrontava in modo critico e specifico con le ragioni della decisione impugnata, che richiamavano i gravissimi precedenti dell'imputato e la reiterazione di reati finalizzati a guadagni illeciti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio

  • art. 62-bis c.p.

    regola sulle attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata oggetto dell'unico motivo di ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, ove la critica non si confronti specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non può essere dedotto in cassazione in modo astratto o generico, ma richiede una critica analitica delle ragioni poste a fondamento del diniego.
  • La valutazione della concessione delle attenuanti generiche, quando sorretta da elementi quali gravità dei precedenti e reiterazione di condotte criminose finalizzate al profitto illecito, è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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