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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30402/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso di imposte dirette conseguente a una doppia imposizione originata da un errore di imputazione temporale di componenti reddituali relativi alla riduzione della riserva sinistri. Dopo un avviso di accertamento definito con accertamento con adesione, la società aveva pagato nel 2013 il saldo IRES 2012 per importi che riteneva indebiti per la parte corrispondente al maggior imponibile già tassato in un diverso periodo. Presentata istanza di rimborso, l'Amministrazione riconosceva il capitale e una parte degli interessi, ma non l'intero importo richiesto. La società impugnava il diniego parziale sostenendo che gli interessi sul rimborso dovessero decorrere dalla data del versamento eseguito per il periodo d'imposta rimborsato, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 602/1973, e non dalla data dell'atto di adesione o da altri momenti collegati alla definizione dell'accertamento. La CTR aveva invece respinto l'appello ritenendo corretto il criterio di calcolo dell'Ufficio; in cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del d.P.R. 602/1973 e, in correlazione, degli artt. 76 e 109 TUIR, nonché degli artt. 20, 38 e 21 delle norme richiamate, censurando la confusione tra disciplina della decadenza per l'istanza di rimborso e disciplina del computo degli interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che gli interessi sul rimborso delle imposte dirette hanno natura compensativa e decorrono dalla data dell'esborso indebito, con maturazione per semestri interi escluso il primo, fino alla data dell'ordinativo di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la vicenda applicando tale criterio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti … per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento … e la data dell'ordinativo"

    È la norma che disciplina il calcolo degli interessi sul rimborso delle imposte dirette; gli interessi hanno natura compensativa e decorrono dalla data dell'esborso indebito fino all'ordinativo di pagamento, per semestri interi escluso il primo.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come norma sulla decadenza dell'istanza di rimborso, distinta dalla disciplina del computo degli interessi.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente e dalla CTR come disposizione di decadenza per l'istanza di rimborso in assenza di norme specifiche, non come base per il calcolo degli interessi.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inderogabilità del principio di competenza degli elementi reddituali e la natura originaria dell'errore di imputazione temporale.

  • art. 76 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia dei periodi d'imposta e della tesi secondo cui l'errore originario non muta per effetto della successiva definizione dell'accertamento.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato come disciplina dell'accertamento con adesione che ha definito l'avviso di accertamento.

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la fase di mediazione, in cui l'Agenzia ha riconosciuto in parte la fondatezza della pretesa della contribuente.

Massime di principio

  • Nel rimborso delle imposte dirette, gli interessi previsti dall'art. 44 del d.P.R. 602/1973 hanno funzione compensativa del mancato godimento della somma indebitamente versata e non funzione moratoria.
  • Per la decorrenza degli interessi sul rimborso rileva la data dell'esborso non dovuto, non la data in cui il diritto al rimborso viene accertato o definito in sede amministrativa.
  • La disciplina della decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso è distinta dalla disciplina del calcolo degli interessi: l'individuazione del termine per chiedere il rimborso non incide sul criterio di maturazione degli interessi.
  • Gli interessi sui crediti d'imposta maturano per semestri interi, escluso il primo, fino alla data dell'ordinativo di pagamento, secondo il testo dell'art. 44 d.P.R. 602/1973.
  • La natura compensativa degli interessi sul rimborso prescinde dalla mora dell'Amministrazione e dalla buona o mala fede delle parti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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