Cassazione Civile, Ordinanza n. 28117/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento emesse per TARSU/TIA relative alle annualità 2004-2008 nei confronti di una scuola/ente gestore di scuola paritaria. Il giudice di primo grado aveva accolto l’impugnazione della contribuente e la CTR aveva confermato il primo grado, rilevando che l’ente impositore non aveva prodotto la documentazione relativa all’accertamento presupposto, né in primo grado né in appello, sicché non era possibile verificare la correttezza della pretesa e ricostruire i fatti contestati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto contestati i fatti a base dell’accertamento, mentre la contribuente avrebbe dedotto solo l’erroneo criterio di calcolo del tributo; 2) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 33-bis d.l. 248/2007, assumendo che la CTR avesse male interpretato la disciplina applicabile alle scuole e alla ripartizione dei fondi/obbligazioni tributarie, oltre a non considerare la legittimità della delibera tariffaria; 3) e 4) violazione di varie norme in tema di TARSU e scuole non statali, sostenendo che il tributo era stato correttamente commisurato alla superficie occupata dichiarata dalla società e che non vi era bisogno di un avviso di accertamento o di ulteriori motivazioni in cartella, non essendo stati specificamente contestati tali profili dalla contribuente. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché non censurava la ratio decidendi assorbente della sentenza impugnata, fondata sulla mancata produzione documentale a sostegno della pretesa, e perché il ricorso non rispettava il requisito di autosufficienza: mancava una compiuta esposizione dei fatti e non erano trascritti o riassunti in modo adeguato il ricorso introduttivo, le contestazioni e i motivi di appello, impedendo alla Corte di valutare le doglianze.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha rilevato, da un lato, che nessuno dei motivi colpiva la ratio decidendi autonoma e assorbente della CTR, cioè l’assenza di documentazione prodotta a sostegno dell’accertamento e della cartella sia in primo che in secondo grado; dall’altro lato, ha evidenziato la violazione del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, per la mancanza di una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e per l’omessa riproduzione degli atti processuali rilevanti. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la contribuente era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle modalità dell’appello e sulla disciplina tributaria, ma senza superare il rilievo di inammissibilità.
È richiamato in relazione alla disciplina della TARSU per le scuole, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e degli elementi necessari a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
È richiamata quale norma modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile se non censura la ratio decidendi autonoma e assorbente della sentenza impugnata.
- Il requisito di autosufficienza impone che il ricorso per cassazione contenga una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e la riproduzione, almeno nei contenuti essenziali, degli atti e delle difese rilevanti, senza demandare alla Corte la ricerca diretta negli atti del processo.
- La deduzione di omessa pronuncia o di violazione di legge non è sufficiente se non è accompagnata dalla precisa indicazione del thema decidendum e delle specifiche allegazioni poste a base della censura.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata produzione documentale a sostegno della pretesa, il ricorso che non attacchi tale autonoma ragione decisoria non può essere scrutinato nel merito.
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