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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41694/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento notificate alla contribuente nella qualità di erede di un de cuius. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto, ritenendo che la contribuente, pur avendo rinunciato all'eredità, fosse da considerarsi erede pura e semplice perché nel possesso di un bene ereditario e inadempiente all'obbligo di redigere l'inventario nel termine di legge. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Milano che aveva annullato una cartella relativa a contributi previdenziali del de cuius; 2) violazione degli artt. 519 e 521 c.c., 100 c.p.c. e 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella era stata notificata erroneamente come erede e che solo l'estratto di ruolo le avrebbe consentito di conoscerla; 3) violazione degli artt. 485, 519 e 521 c.c. e 100 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto che ella fosse nel possesso dei beni ereditari, assumendo invece che si fosse limitata ad abitare un immobile condotto in locazione dal de cuius; 4) violazione degli artt. 485 e 2697 c.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice fondato il possesso dei beni solo sulle allegazioni avversarie, ignorando le prove documentali offerte e senza esercitare poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato, perché mancavano identità di parti, petitum e causa petendi rispetto alla precedente decisione; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul possesso dei beni ereditari nella parte in cui contestava la ricostruzione fattuale del giudice di merito; ha ritenuto infondato il motivo sulla tardività e sulla qualità di erede pura e semplice, confermando che l'abitazione dell'immobile del de cuius da parte della ricorrente integrava possesso di un bene ereditario rilevante ex art. 485 c.c. e che l'omessa redazione dell'inventario entro tre mesi comporta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla mancata valutazione delle prove e infondata quella sull'omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi, che non possono supplire alle carenze probatorie della parte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di entrambi i resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno richiede l'identità di parti, petitum e causa petendi; in difetto non è opponibile nel diverso giudizio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per delimitare l'efficacia del giudicato

  • art. 485 c.c.

    il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari deve redigere l'inventario nel termine di tre mesi; in mancanza diviene erede puro e semplice

  • art. 519 c.c.

    la rinuncia all'eredità non è efficace verso i creditori del de cuius se il chiamato nel possesso dei beni omette l'inventario nei termini

  • art. 521 c.c.

    richiamato in tema di effetti della rinuncia e della sua opponibilità

  • art. 100 c.p.c.

    interesse ad agire e legittimazione ad impugnare valutati alla luce della qualità di erede e della notifica della cartella

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    individua gli atti impugnabili nel processo tributario, richiamato per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente non può ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio in cassazione; l'onere della prova resta in capo alla parte che lo invoca

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    i poteri istruttori officiosi del giudice tributario sono integrativi e non sostitutivi dell'onere probatorio delle parti

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è opponibile solo se tra il precedente e il nuovo giudizio sussistono identità soggettiva e oggettiva; se cambia il soggetto creditore o mutano petitum e causa petendi, l'eccezione va respinta.
  • Ai fini dell'art. 485 c.c., il possesso anche di un solo bene ereditario da parte del chiamato impone la redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dall'inizio del possesso; l'omissione comporta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.
  • La nozione di possesso rilevante ex art. 485 c.c. coincide con una relazione materiale e di fatto sul bene idonea all'esercizio di poteri concreti, non essendo necessario un formale titolo di proprietà in capo al chiamato.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una nuova valutazione dei fatti: la censura è ammissibile solo se assume come dato vincolante l'accertamento di merito e ne critica la sussunzione giuridica, non se mira a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non servono a colmare le carenze probatorie delle parti, ma solo a integrare un quadro istruttorio già esistente in presenza di oggettiva incertezza e di impossibilità per la parte onerata di completare la prova.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpu gnazioniContenzioso tributario
RamiSuccessioniProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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