Cassazione Civile, Ordinanza n. 20067/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando le circostanze processuali, l'accettazione della rinuncia e l'avvenuta definizione del carico tributario. Ha escluso, infine, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando diversi rilievi ma confermando, tra gli altri, la ripresa n. 19 per euro 730.938,13. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello della contribuente. Contro la decisione resa in sede di revocazione, dichiarativa di inammissibilità del relativo ricorso, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Successivamente, però, la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con documentazione dell'adesione, della comunicazione degli importi dovuti e del pagamento rateale; l'Agenzia delle entrate accettava la rinuncia, precisando l'ambito della definizione e il pagamento delle altre cartelle richiamate nella vicenda.
Norme richiamate
È la norma invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la decisione non entra nel merito della censura per sopravvenuta rinuncia al ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma che fonda il vizio dedotto in cassazione (violazione o falsa applicazione di legge).
Sono richiamati per la rinuncia al ricorso e per la sua efficacia estintiva in presenza di accettazione della controparte.
In presenza di rinuncia all'impugnazione notificata e accettata, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
È la base normativa della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito, circostanza posta a fondamento della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato per difetto dei presupposti processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e da questa accettata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare il merito del motivo di ricorso.
- La definizione agevolata del carico tributario può costituire il presupposto fattuale della rinuncia all'impugnazione, ma l'effetto processuale discende dalla rinuncia e dalla sua accettazione, non dalla sola adesione alla definizione.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese in considerazione delle circostanze processuali concrete.
- L'obbligo del doppio contributo unificato non sussiste se mancano i presupposti processuali richiesti dalla norma, anche in caso di estinzione del giudizio.
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