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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20067/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando le circostanze processuali, l'accettazione della rinuncia e l'avvenuta definizione del carico tributario. Ha escluso, infine, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando diversi rilievi ma confermando, tra gli altri, la ripresa n. 19 per euro 730.938,13. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello della contribuente. Contro la decisione resa in sede di revocazione, dichiarativa di inammissibilità del relativo ricorso, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Successivamente, però, la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con documentazione dell'adesione, della comunicazione degli importi dovuti e del pagamento rateale; l'Agenzia delle entrate accettava la rinuncia, precisando l'ambito della definizione e il pagamento delle altre cartelle richiamate nella vicenda.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e da questa accettata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare il merito del motivo di ricorso.
  • La definizione agevolata del carico tributario può costituire il presupposto fattuale della rinuncia all'impugnazione, ma l'effetto processuale discende dalla rinuncia e dalla sua accettazione, non dalla sola adesione alla definizione.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese in considerazione delle circostanze processuali concrete.
  • L'obbligo del doppio contributo unificato non sussiste se mancano i presupposti processuali richiesti dalla norma, anche in caso di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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