Cassazione Penale, Sentenza n. 35859/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che, in sede di rinvio, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 2 anni, 6 mesi e 15 giorni senza ridurla di un terzo nonostante la definizione del giudizio ex art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e vizio di motivazione con riguardo al reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), sostenendo che la riduzione premiale prevista per il patteggiamento dovrebbe applicarsi anche a dette fattispecie. Inoltre ha censurato la normativa applicata agli artt. 189, commi 6 e 7 C.d.S. (fuga/omissione di soccorso), prospettando anche un profilo di illegittimità costituzionale per una presunta sproporzione tra la durata della sanzione accessoria e la peculiarità dei casi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis C.d.S. per le ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sia limitata al solo omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale e non si estenda alle lesioni personali colpose. La Corte ha richiamato la ratio della modifica legislativa del 2006 (legge n. 102/2006) che ha ampliato l'entità della sanzione per l'omicidio colposo e ha introdotto la riduzione premiale riferibile a quella specifica fattispecie. Quanto agli artt. 189, commi 6 e 7 C.d.S., la Corte ha ritenuto che le condotte in questione non siano colpose ma delittuosamente rilevanti e che la maggiore durata prevista per la sospensione della patente sia giustificata e non irrazionale rispetto all'art. 3 Cost.; perciò l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata. Di conseguenza il Tribunale ha correttamente escluso la riduzione della sanzione accessoria e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
La diminuzione fino a un terzo prevista per l'applicazione della sanzione accessoria in caso di definizione ex art. 444 c.p.p. si applica solo all'ipotesi di omicidio colposo in violazione delle norme sulla circolazione stradale, non anche alle lesioni personali colpose o ad altre fattispecie
art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose)
Non comporta automaticamente la possibilità di applicare la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis C.d.S. in caso di definizione ex art. 444 c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità limita la riduzione all'omicidio colposo stradale
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (fuga e omissione di soccorso)
La Corte ha ritenuto che le fattispecie siano delittuose in senso non colposo e giustifichino una maggiore durata della sospensione della patente; pertanto l'art. 222, comma 2-bis, non si applica a tali reati
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento/definizione del giudizio)
La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dà diritto alla previsione normativa di riduzione soltanto se la norma che la prevede è espressamente riferita a quella fattispecie (secondo la Corte la previsione di riduzione del 2-bis è riferita all'omicidio colposo stradale)
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Fattispecie cui la norma dell'art. 222, comma 2-bis C.d.S. è stata espressamente riferita dalla giurisprudenza come esempio di reato per il quale la riduzione può trovare applicazione in caso di patteggiamento
Legge 21 febbraio 2006, n. 102
Ha modificato l'entità della sanzione accessoria per l'omicidio colposo stradale e ha introdotto il comma 2-bis all'art. 222, con la riduzione fino a un terzo in caso di definizione ex art. 444 c.p.p.; la Corte interpreta la novella come limitata alla fattispecie cui l'aumento di sanzione si riferiva
art. 3 Cost. (principio di uguaglianza)
La Corte ha valutato che non sussista una disparità di trattamento irrazionale tra le diverse fattispecie (omicidio colposo vs. fuga/omissione di soccorso) e che la differente disciplina della sanzione accessoria sia giustificata
Massime di principio
- La riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis C.d.S. in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non si estende automaticamente a tutte le violazioni del Codice della Strada: va verificato se la novella legislativa e la giurisprudenza la riferiscono espressamente alla fattispecie contestata (nella giurisprudenza prevalente, la riduzione è limitata all'omicidio colposo stradale).
- In caso di definizione del giudizio (patteggiamento) il beneficio della riduzione della sanzione accessoria si applica solo se la norma lo prevede per quella specifica fattispecie o se l'interpretazione giurisprudenziale lo ammette; non è sufficiente il solo richiamo al rito 'premiale'.
- Per le condotte di fuga o omissione di soccorso (art. 189, commi 6 e 7 C.d.S.), la maggiore durata della sospensione della patente è giustificata dalla gravità e dalla natura delittuosa della condotta; difficilmente tali reati potranno beneficiare della riduzione prevista per altre fattispecie.
- Le censure di incostituzionalità basate su presunte disparità sanzionatorie richiedono una dimostrazione dell'irrazionalità o del contrasto con i principi costituzionali; la sola differenza di durata della sanzione accessoria non è di per sé sufficiente a prevalere quando esistono ragioni normative che giustificano la diversa disciplina.
- Il giudice conserva comunque un potere discrezionale nell'ambito dei limiti edittali per determinare la misura della sanzione accessoria, pertanto l'argomento della 'rigidità automatica' della sanzione non supera la valutazione di ragionevolezza se la cornice edittale è ampia.
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