Cassazione Civile, Ordinanza n. 12795/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva eseguito una fornitura di farmaci per un ente sanitario pubblico ha agito per ottenere il risarcimento del danno che assumeva di aver subito a causa del ritardato pagamento di fatture relative alla fornitura. La società sosteneva di aver dovuto ricorrere a finanziamento bancario per coprire il credito insoluto, pagando interessi passivi trimestralmente capitalizzati e commissioni bancarie, e chiedeva la condanna dell’ente alla rifusione di quanto versato alla banca. In appello la società ha contestato la decisione di primo grado deducendo, da un lato, l’erroneità della declaratoria di tardività della produzione documentale in appello e, dall’altro, che le fatture e gli atti di gara/ordinativi sarebbero stati sufficienti a provare la fonte del credito e la scadenza del pagamento, anche in ragione della disciplina legale del termine di adempimento. Ha inoltre invocato la violazione delle norme su mora, prova, formazione del contratto e obblighi della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la prova scritta della fonte contrattuale del credito e dei termini di pagamento, necessaria quando una delle parti è una pubblica amministrazione e il relativo obbligo deve risultare da atto scritto. Ha inoltre confermato che, per le obbligazioni delle aziende sanitarie, opera la natura "querable" con necessità di una formale costituzione in mora per far decorrere gli interessi moratori, sicché la mera scadenza delle fatture o la mancata contestazione non bastano. Quanto al motivo sulla produzione documentale in appello, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 345 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis e ha escluso che i documenti prodotti fossero indispensabili, perché non idonei a integrare la prova mancante. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare la perpetuatio dell'ufficio del difensore nonostante la rinuncia al mandato, senza pregiudizio del diritto di difesa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di deduzione del motivo di ricorso per violazione di legge
invocato dalla ricorrente in relazione agli interessi moratori e al danno da ritardo
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla formazione del vincolo contrattuale e sulla prova del rapporto
richiamato in tema di onere della prova della fonte dell'obbligazione e del termine di pagamento
il principio di non contestazione non opera quando il fatto costitutivo del diritto richiede forma scritta ad substantiam
la produzione di nuovi documenti in appello era soggetta al regime transitorio applicabile e, comunque, i documenti prodotti non erano indispensabili ai fini della decisione
esclusa la mora ex re per le obbligazioni dell'azienda sanitaria, che hanno natura querable e richiedono costituzione in mora
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato per la natura pubblica delle aziende/unità sanitarie locali e per l'organizzazione aziendale
citato quale modifica al d.lgs. n. 502/1992 sul riassetto delle aziende sanitarie
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sugli interessi e sui ritardi di pagamento
art. 58, comma 2, l. n. 69/2009
applicato come disciplina transitoria per l'art. 345 c.p.c. ai giudizi pendenti in primo grado
l. n. 83/2012
citata per la modifica dell'art. 345 c.p.c. che ha poi eliminato il riferimento ai documenti indispensabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 5, comma 1, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. l. 25 gennaio 1990, n. 8
richiamato per l'applicabilità alle USL/ASL delle norme sulla contabilità di Stato e la natura querable delle obbligazioni
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
richiamato insieme all'art. 3, comma 1-bis, per la disciplina economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie
Massime di principio
- Quando la pretesa creditoria è fondata su un rapporto con una pubblica amministrazione, la fonte negoziale dell'obbligazione e le pattuizioni sul termine di adempimento devono risultare da prova scritta; non sono sufficienti prova testimoniale, presunzioni o mera mancata contestazione se la forma scritta è richiesta ad substantiam.
- Il principio di non contestazione non può supplire alla mancanza della prova documentale richiesta per l'esistenza stessa del diritto: se il fatto costitutivo coincide con un atto soggetto a forma scritta ad substantiam, il diritto è provabile solo documentalmente.
- Le obbligazioni delle aziende sanitarie pubbliche conservano natura querable: il debitore deve ricevere l'adempimento presso la sede o tesoreria dell'ente e la sola scadenza del pagamento non costituisce in mora l'ente senza un formale atto di costituzione in mora.
- Nel regime anteriore alla riforma del 2012, il documento nuovo in appello era ammissibile solo se indispensabile, cioè idoneo da solo a superare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale decisa in primo grado; la mera utilità difensiva non basta.
- La produzione documentale in appello non è indispensabile quando i documenti non colmano la carenza probatoria decisiva già rilevata dal primo giudice, in particolare se non dimostrano né la nascita del credito né il termine di pagamento.
- La rinuncia del difensore non impone automaticamente il rinvio della trattazione se la parte è stata tempestivamente informata e ha avuto un congruo termine per sostituirlo, operando la perpetuatio dell'ufficio del difensore fino a nuova nomina.
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