Cassazione Civile, Ordinanza n. 02680/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un consorzio conveniva in giudizio una banca cessionaria, chiedendo l'accertamento negativo della debenza di somme pretese dalla banca in forza di tre fatture cedute da una società appaltatrice e di una ulteriore fattura richiamata oralmente. Il tribunale riteneva che la banca non avesse provato l'esistenza dei crediti ceduti e dichiarava che il consorzio non era debitore delle somme richieste. La corte d'appello riformava parzialmente la decisione, ritenendo, da un lato, che il debitore ceduto non fosse tenuto a un obbligo di contestazione verso il cessionario per il solo fatto della comunicazione della cessione e, dall'altro, che, essendo state dedotte l'inesistenza e la mancata contabilizzazione delle fatture, gravasse comunque sulla banca/cedente la prova dei fatti costitutivi del credito; la corte condannava inoltre il cedente alla restituzione delle somme anticipate dal factor. La banca proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1176, 1337 e 1338 c.c., sostenendo che il debitore ceduto, conoscendo la cessione, avrebbe dovuto contestare tempestivamente l'inesistenza del credito e che il suo silenzio avrebbe dovuto assumere rilievo in termini di buona fede; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2710 c.c., censurando la ripartizione dell'onere della prova e assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la mera allegazione dell'inesistenza delle fatture da parte del debitore ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: quanto al primo, perché la corte d'appello aveva valorizzato non un presunto obbligo generale del debitore ceduto di contestare il credito, ma il fatto che la banca, pur avendo chiesto conferma della cessione, avesse proceduto all'anticipazione senza alcun riscontro; quanto al secondo, perché la corte territoriale aveva accertato in fatto l'inesistenza o l'insufficiente prova dei crediti indicati nelle fatture, evidenziando specifiche incongruenze documentali e l'omessa prova da parte di chi affermava il credito. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere un preteso dovere di correttezza/ diligenza del debitore ceduto verso il cessionario; la Corte non ne accoglie l'uso prospettato dalla ricorrente.
Invocato dalla ricorrente in tema di buona fede nelle trattative; la Corte ribadisce che, nel rapporto con il debitore ceduto, il mero silenzio dopo la comunicazione della cessione non integra di per sé violazione del principio di correttezza e buona fede.
Invocato dalla ricorrente a sostegno di un dovere informativo; la Corte lo ritiene non pertinente alla pretesa configurazione di un obbligo del debitore ceduto verso il cessionario in assenza di specifiche garanzie o intese.
La Corte ribadisce che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su chi lo fa valere, anche se convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia probatoria della documentazione contabile; la Corte non ravvisa un errore della sentenza impugnata nell'applicazione del principio sull'onere della prova.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge; il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non si confrontano con la ratio decidendi.
Richiamato dalla corte d'appello sul regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il debitore ceduto, reso edotto della cessione del credito, non assume per ciò solo un obbligo giuridico di contestare l'inesistenza del credito verso il cessionario; il suo silenzio, in mancanza di specifici accordi o di una precedente garanzia resa al factor, non vale come conferma del debito né integra di regola violazione di buona fede.
- Nell'azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito resta a carico di chi lo afferma e intende farlo valere; la contestazione del debitore può essere anche circostanziata in fatto e, ove il creditore non offra prova ulteriore, la domanda di pagamento non può essere accolta.
- Ai fini della valutazione del ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e si limiti a contrapporre una diversa lettura astratta della vicenda.
- In presenza di fatture cedute e contestate come inesistenti o non corrispondenti ad attività effettivamente eseguite, il giudice può valorizzare le incongruenze tra fatture, SAL e pagamenti già eseguiti per ritenere non provato il credito azionato.
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