Cassazione Civile, Ordinanza n. 29908/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario acceso nel 1992 con apertura di credito, poi revocata nel 1995 e chiusa nel 1998 con saldo passivo. Il correntista aveva chiesto la rideterminazione del dare-avere, sostenendo che la banca avesse applicato illegittimamente interessi anatocistici e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite. In primo grado il tribunale, tramite CTU, aveva eliminato ogni capitalizzazione e condannato la banca alla restituzione di una somma in favore del correntista. In appello la banca aveva contestato, tra l'altro, la ricostruzione del saldo per mancata produzione di tutti gli estratti conto e la ritualità dell'acquisizione documentale svolta dal CTU; il correntista, a sua volta, aveva insistito sulla nullità del contratto e del fido per difetto di forma scritta e sulla nullità della clausola di interessi ultralegali. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità del contratto di conto corrente e dell'apertura di credito per mancata forma scritta, rilevabile d'ufficio; 2) applicabilità della disciplina sulla forma scritta ai contratti di durata e nullità della pattuizione sugli interessi ultralegali; 3) nullità della clausola sugli interessi ultralegali per difetto di pattuizione scritta; 4) inammissibilità, perché nuova in appello, della censura della banca sull'acquisizione documentale effettuata dal CTU e poi ratificata dal giudice; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto indispensabile la produzione di tutti gli estratti conto, senza consentire il ricalcolo partendo dai blocchi documentati. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e ha accolto il quinto, cassando con rinvio.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo il quinto motivo, rigettando gli altri per inammissibilità. Ha affermato che, in tema di rideterminazione del saldo di conto corrente, l'incompletezza della serie degli estratti conto non impone di azzerare il rapporto, né consente di partire sempre da saldo zero: il giudice deve invece partire dal primo saldo disponibile, che, se a debito del cliente, costituisce il dato iniziale più sfavorevole per il correntista. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale sulle spese è rimasto assorbito.
Norme richiamate
La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma solo se la questione sia ricavabile dagli atti e non sia coperta da una diversa ratio autonoma non censurata.
La forma scritta richiesta dalla disciplina bancaria non era applicabile retroattivamente al contratto concluso prima della legge n. 154/1992; la nullità per difetto di forma non poteva dunque essere dichiarata sulla base di tale disciplina.
Le questioni nuove in appello sono inammissibili; tuttavia la Corte ha escluso l'ammissibilità dei motivi per ragioni diverse e autonome rispetto alla sola novità prospettata.
È richiamato come norma posta a base della censura originaria sull'anatocismo illegittimo, già accolta in primo grado e non più specificamente in discussione nei motivi accolti o inammissibili.
Il CTU contabile può acquisire documenti necessari solo nei limiti del contraddittorio e del previo consenso delle parti; la violazione di tale disciplina integra nullità relativa.
È richiamato nel motivo relativo all'acquisizione documentale da parte del CTU, quale parametro della disciplina del consulente e dei suoi poteri istruttori.
Le nullità derivanti da vizi dell'attività del CTU per mancanza del consenso sono relative e si correlano a interessi disponibili delle parti.
La banca aveva richiamato la mancanza di una specifica richiesta ex art. 119 T.U.B.; la Corte ha valorizzato la necessità di allegare tempestivamente e in modo puntuale il rifiuto o la contestazione.
Il ricorrente in cassazione deve esporre specificamente i fatti processuali e il contenuto delle contestazioni rilevanti; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
È necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, al fine di consentire il controllo di legittimità.
Nel giudizio di rideterminazione del saldo del conto corrente l'onere di provare i pagamenti indebiti e l'andamento del rapporto grava sul correntista, ma la mancata produzione di alcuni estratti conto non comporta necessariamente azzeramento del rapporto.
In mancanza di tutti gli estratti conto, il giudice può valorizzare anche le risultanze delle scritture contabili e altri documenti idonei a ricostruire le movimentazioni.
La condotta processuale della controparte e ogni altro elemento di prova possono essere utilizzati come argomenti di prova nella ricostruzione del saldo.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes idonee da sole a sorreggere il decisum.
- La nullità contrattuale dedotta per la prima volta in appello può risultare inammissibile o infondata se il giudizio di primo grado è stato introdotto come azione di mero ricalcolo e ripetizione presupponendo la validità del rapporto, e se la disciplina invocata non era ancora applicabile ratione temporis.
- La disciplina sulla forma scritta dei contratti bancari non può essere applicata retroattivamente a rapporti perfezionati prima della sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa.
- Nel giudizio di rideterminazione del saldo di conto corrente, il correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito deve provare l'andamento del rapporto, ma l'assenza di una parte degli estratti conto non impone di partire da saldo zero; il giudice deve utilizzare il primo saldo disponibile come base di ricostruzione.
- La ricostruzione contabile del rapporto può essere effettuata anche mediante documentazione diversa dagli estratti conto, incluse le scritture contabili e altri elementi di prova, con ausilio del CTU, purché nel rispetto del contraddittorio e dei limiti dell'incarico.
- I vizi dell'attività del CTU collegati alla mancanza del consenso processuale delle parti alla produzione documentale integrano, in linea di principio, nullità relativa e devono essere tempestivamente dedotti e specificamente allegati.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una ricostruzione puntuale dei fatti processuali e degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
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