Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società attrice)
La controversia
Una società conveniva in giudizio i proprietari confinanti e una società collegata, lamentando che tre costruzioni fossero state realizzate in aderenza o comunque a distanza inferiore a quella imposta dalle norme tecniche di attuazione del Comune, con domanda di arretramento o demolizione e di risarcimento dei danni. Il Tribunale, dopo aver rilevato iniziale indeterminatezza dell'atto di citazione e assegnato termine per l'integrazione, accoglieva la domanda. In appello i convenuti deducevano, tra l'altro, la nullità insanabile della citazione e contestavano la violazione delle distanze; la Corte territoriale respingeva la censura sul rito, ma riformava la decisione ritenendo che un muro realizzato dalla parte attrice dovesse qualificarsi come costruzione e che ciò facesse venire meno la violazione delle distanze da parte dei convenuti. La società originaria attrice ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 873, 872, 832, 42 Cost. e 2909 c.c., sostenendo che il regolamento edilizio comunale prevedeva una distanza minima assoluta dal confine di cinque metri, quindi insuscettibile di essere elusa per il fatto che il vicino avesse già costruito in violazione; con il terzo motivo contestava la qualificazione del muro come costruzione ai sensi degli artt. 873 e 878 c.c. I convenuti proponevano ricorso incidentale condizionato, deducendo nullità della citazione e del procedimento per asserita indeterminatezza dell'atto introduttivo e per omessa considerazione della tardività della sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ritenendo che non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva escluso la nullità della citazione per indeterminatezza. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbendo il terzo, affermando che quando la normativa urbanistico-edilizia locale impone una distanza minima assoluta dal confine, la preventiva violazione di tale distanza da parte di un frontista non esonera il vicino dal rispetto della distanza prescritta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La distanza tra costruzioni e dai confini va applicata secondo la disciplina urbanistico-edilizia locale; se il regolamento impone una distanza minima assoluta dal confine, l'obbligo è inderogabile salvo espressa previsione di costruzione in aderenza.
È richiamato come norma violata in relazione alla disciplina delle distanze edilizie locali, con tutela civilistica della violazione delle norme regolamentari integrative.
È richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 42 Cost.
È richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
È richiamato tra le norme denunciate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
Il principio di prevenzione non opera quando il regolamento edilizio stabilisce una distanza minima dal confine e non solo tra costruzioni.
Il muro di cinta o altro muro isolato di altezza non superiore a tre metri non si computa ai fini della distanza ex art. 873 c.c.; la Corte richiama tale disciplina in contrasto con la qualificazione del muro fatta dalla sentenza d'appello.
È invocato nel ricorso incidentale per dedurre l'indeterminatezza dell'atto di citazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità della citazione e sanatoria, ma la questione è dichiarata inammissibile.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la gestione del rilievo di nullità del primo giudice.
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Se la normativa urbanistico-edilizia locale impone una distanza minima assoluta dal confine, il rispetto di tale distanza è obbligatorio e non può essere neutralizzato dalla circostanza che il vicino abbia già edificato in violazione.
- Il principio di prevenzione tra frontisti opera solo quando la disciplina applicabile regoli la distanza tra costruzioni; non opera, invece, quando il regolamento stabilisce anche o soltanto la distanza dal confine.
- In presenza di una distanza minima assoluta dal confine, l'eventuale costruzione preesistente del vicino non legittima la successiva edificazione a distanza inferiore né esclude la tutela demolitoria o ripristinatoria del vicino leso.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Ai fini del computo delle distanze ex art. 873 c.c., la qualificazione di un manufatto come costruzione oppure come muro di cinta ex art. 878 c.c. è decisiva e deve essere verificata secondo i relativi criteri normativi.
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